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Ordinanza — n. 25742/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasoning on cadastral rent revision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25742/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The lower court had rejected the taxpayer's request because the agency's decision to revise the cadastral rent relied solely on the ratio between market and cadastral values within a microzone, without detailing how specific local factors caused the deviation from the municipal average. The court ruled that this approach contradicts established jurisprudence requiring explicit justification of the elements affecting the specific microzone's classification.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004; Art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.: An appeal regarding the revision of cadastral rent is inadmissible if the administrative act fails to specify the concrete elements and manner in which they affected the specific microzone's classification, as required by consolidated case law.

Parole chiave

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cadastral rent revision microzone valuation inadmissible appeal tax administrative law procedural requirements motivation of acts Cassazione Roma aumento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004
civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n.
Art. 3 della legge n. 241 del 1990
311 del 2004, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e 2697 cod.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017
Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf.
Cass. n. 29629 del 2020
Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla Ric.
Cass. 1543 del 2020
Cass. n. 19810 del 2019
1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n.
Cass. n. 22671 del 2019
Cass. n. 23046 del 2019
Cass. n. 27180 del 2019
Cass. n. 32456 del 2019
Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778
115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.
Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191
1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22009-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'AMBROSIO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1E'ì DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato CIGLIANO ROBERTO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - /fr avverso la sentenza n. 597/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile ubicato in via Porro, microzona 19 della città di Roma (Parioli), ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento adeguatamente motivato; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio osservando che è indispensabile che quest'ultimo, nell'adottare il singolo provvedimento, specifichi le ragioni poste a suo fondamento, indicando in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone in precedenza individuate, abbia avuto una ricaduta sulla classe e la rendita del singolo immobile.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, cui replica la parte contribuente con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e 2697 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale.

Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla Ric. 2021 n. 22009 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.

Dunque, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso nella camera d