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Ordinanza — n. 25733/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax assessment, rejecting claims of procedural nullity and omitted pronouncements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25733/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ermanna Vecchi against a regional tax commission decision regarding a property tax assessment. The appellant argued for procedural nullity due to an incorrect name in the judgment and an omission of pronouncement on a specific valuation argument. The court found the name error corrected and the valuation argument explicitly addressed, thus denying the grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court dismisses appeals claiming nullity for incorrect party designation if the identity is clear, and for omitted pronouncements if the specific request was substantively examined and rejected.

Parole chiave

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procedural nullity omitted pronouncement tax assessment appeal party designation error material correction Cassation Court property tax notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 287 e segg. c.p.c.
2677/08/16, depositata in data 17 ottobre 2016, non notificata, come corretta ex art. 287 e segg. c.p.c. con ordinanza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002
art. 380 bis cod. proc. civ
527/08/2020 depositata in data 22 settembre 2020; - il Comune di Maranello resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il Comune ha depositato memoria;
art. 101 c.p
art. 112 c.p
4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 cod. proc. civ
4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 9077/01 e 12577/02
Cass. nn. 9077/01 e 12577/02; Cass.
Cass. n. 16195 del 2019
9077/01 e 12577/02; Cass. n. 16195 del 2019).
Cass. n. 22759 del 2014
(Cass. n. 22759 del 2014; n.
Cass. n. 6835 del 2017
Cass. 28580-2021
Italian tax court rejects appeal but allows incidental appeal regarding family account presumptions.
Cass. n. 27566 del 2018
Cass. n. 28308 del 2017
Cass. n. 7653 del 2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27680 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Ermanna Vecchi rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso dall'Avv. Enrico d'Avella, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) enrico.davella@ordineavvmodena.it ; -ricorrente - Contro Comune di Maranello, in persona del sindaco p.t. rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso dall'Avv. Marco Zanasi e dall'Avv.to Cecilia Furitano, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Roma alla Via Monte Zebio n. 37; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia -Romagna n. 2677/08/16, depositata in data 17 ottobre 2016, non notificata, come corretta ex art. 287 e segg. c.p.c. con ordinanza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 527/08/2020 depositata in data 22 settembre 2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -con sentenza n. 2677/08/16, depositata in data 17 ottobre 2016, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'appello proposto da Ermanno Gagliardelli nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 334/02/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena di rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento emesso ai fini ICI, per l'anno di imposta 2006 relativamente ad un'area asseritamente fabbricabile posseduta dal contribuente; -con ordinanza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia- Romagna n. 527/08/2020, depositata in data 22 settembre 2020, veniva disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza n. 2677/08/16 mediante la sostituzione dell'errata indicazione nominativa di "Gagliardelli Ermanno" con quella di "Vecchi Errnanna in qualità di erede di Gagliardelli Ermanno"; - Ermanna Vecchi propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Emilia -Romagna n. 2677/08/16, depositata in data 17 ottobre 2016, non notificata, come corretta ex art. 287 e segg. c.p.c. con ordinanza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 527/08/2020 depositata in data 22 settembre 2020; - il Comune di Maranello resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il Comune ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt.132 e 156 c.p.c. per avere la CTR omesso di indicare, nella sentenza impugnata, Ermanna Vecchi, quale "giusta parte" processuale, ancorché quest'ultima si fosse ritualmente costituita in giudizio, subentrando al de cuius Gagliardelli Ermanno; per essere stato utilizzato indebitamente il procedimento di correzione ex art. 287 e segg. c.p.c., a mezzo del quale, sostituendo una parte processuale con un'altra, era stato violato il giudicato, incidendo sul contenuto sostanziale della decisione; - il motivo è infondato; -la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di affermare che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza, dà luogo a nullità ove riveli che il contraddittorio non sia regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c. o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e a mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione prevista dagli arti 287 e 288 c.p.c. ove dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (v.

Cass. nn. 9077/01 e 12577/02; Cass. n. 16195 del 2019). Nella specie, come dedotto dalla stessa ricorrente dagli atti processuali era inequivocabilmente individuabile la parte erroneamente indicata nella sentenza impugnata, per avere quest'ultima riassunto il giudizio di appello, una volta interrotto a seguito del decesso del coniuge Ermanno Gagliardelli, per cui l'erronea indicazione, a pag. 1, dopo le parole "proposto dall'appellante" di "Gagliardelli Ermanno" è stata ritualmente oggetto di procedura di correzione materiale con sostituzione ad essa della indicazione nominativa di "Vecchi Ermanna in qualità di erede di Gagliardelli Ermanno"; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui era stata denunciata l'errata valutazione del valore venale dell'area da parte del Comune considerata semplicisticamente "edificabile" anziché avente mera " vocazione edificatoria" come documentato con la perizia giurata; -premessa l'autosufficienza del motivo essendo stato allegato l'atto di appello al ricorso (all n. 6), il motivo è infondato; -costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012), nella specie, la CTR - a fronte della denunciata erronea valutazione del valore venale dell'area da parte del Comune- ha espressamente affermato che "parte appellante inoltre non ha smentito quanto evidenziato dalla commissione di primo grado riguardo il valore dei terreni ossia che il valore finale è risultato pari alla metà di quello cui è pervenuto il tecnico di controparte"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del