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Ordinanza — n. 25728/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional court dismissal of tax recovery appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25728/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the taxpayer's recovery request. The Regional Court had rejected the appeal based on the taxpayer's lack of interest and the validity of third-party declarations proving costs. The Court found the Regional Court erred in dismissing the appeal and improperly shifted the burden of proof regarding third-party evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The court must examine appeals by the tax administration even if the taxpayer won in first instance, and the burden of proof regarding third-party declarations cannot be arbitrarily inverted against the taxpayer.

Parole chiave

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tax appeal admissibility burden of proof inversion third party declarations tax recovery proceedings regional tax commission tax administration rights procedural fairness tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 c.c.
civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 42 d.P.R. n. 60 del 1973
aveva ritenuto (a) nullo l'avviso di accertamento per invalidità della delega di firma alla sua sottoscrizione, ex art. 42 del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
21-06-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art.
art. 2697 cod. civ
civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 19.4.2019, n. 11013
Cass., Sez. 6-5, 8.11.2019, n. 28850
Cass., Sez. 6-5, 8.11.2019, n. 28850, Rv.
Cass., Sez. 5, 23.9.2021, n. 25804
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26806-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 8000461084), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. AMEDEO SCIARRONE, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CONTE ROSSO, n. 5, presso lo studio dell'AVV. SALVATORE VITALE; - controricorrente - :52 avverso la sentenza n. 2416/09/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA un avviso di accertamento per riprese conseguenti al maggior reddito di impresa rilevato nel corso dell'anno di imposta 2008; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 3452/2015, accolse il ricorso; che avverso tale decisione, tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto la COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA proposero appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, la quale, con sentenza n. 2416/09/21, depositata il 15.3.2021, rigettò il primo e dichiarò inammissibile il secondo gravame, osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, da un lato, la contribuente non avesse interesse alla proposizione dell'impugnazione, essendo risultata vittoriosa in prime cure e, dunque, difettando in capo alla stessa il requisito della soccombenza e, dall'altro, per essere corretta la decisione di prime cure, laddove la C.T.P. aveva ritenuto (a) nullo l'avviso di accertamento per invalidità della delega di firma alla sua sottoscrizione, ex art. 42 del d.P.R. n. 60 del 1973, siccome conferita alla posizione organizzativa e non alla persona che quella riveste e (b) dimostrata la sussistenza dei costi il cui disconoscimento era stato sotteso alla ripresa, per effetto delle dichiarazioni, favorevoli al contribuente, rese da terzi e prive di riscontro contrario da parte dell'Amministrazione;

Ric. 2021 n. 26806 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 60 del 1973, per avere la C.T.R. ritenuto illegittima la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario individuato non nominativamente, bensì attraverso la posizione organizzativa rivestita; che il motivo è manifestamente fondato; che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. 5, 19.4.2019, n. 11013, Rv. 653414-01;

Cass., Sez. 6-5, 8.11.2019, n. 28850, Rv. 655599-01); che la C.T.R. si è discostata da tale principio, ritenendo l'avviso impugnato illegittimo, sebbene, dalla stessa motivazione della Ric. 2021 n. 26806 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- sentenza gravata risulti che la delega consentiva l'individuazione dell'impiegato delegato ("la delega risulta effettuata alla posizione organizzativa di "Coordinatore Team Accertamento". Cfr. motivazione, p. 3, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente distribuito tra le parti l'onere della prova, peraltro assegnando valore favorevole alla posizione del contribuente alle dichiarazioni rese da soggetti terzi (i.e. i fornitori della COMUNITÀ soc. cooP.), laddove queste possono avere, al più, valore meramente indiziario; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema di contenzioso tributario, al contribuente, al pari dell'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle armi e come osservato dalla parte controricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale: sennonché tali dichiarazioni hanno valore indiziario, spettando al giudice il potere-dovere di valutarle nel contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi oggettivi e soggettivi (Cass., Sez. 5, 23.9.2021, n. 25804, Rv. 662451-01); che, nella specie, la C.T.R. ha disatteso tale principio, fondando l'illegittimità della ripresa unicamente sulle dichiarazioni rese dai terzi fornitori della odierna controricorrente (asseverative dell'effettivo pagamento, da parte di quest'ultima, di quanto loro dovuto), non suffragate da altro riscontro, se non dalla Ric. 2021 n. 26806 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -4- t mancata loro verifica da parte dell'Ufficio ("viene altresì condivisa l'utilizzabilità delle dichiarazioni di parte come elementi indiziari su cui il giudice può trarre convincimento specie quando, come nella fattispecie, non sono state oggetto di riscontro da parte dell'Ufficio"): così, tuttavia, i giudici di appello hanno invertito tra le parti l'onere della prova; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione siciliana, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Regione siciliana, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.