Court allows tax appeal for lawyer's client fees, ruling they are deductible business expenses, not client advances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding Antonello Mancuso's tax liability. The agency argued that fees paid for unified contribution purchases were client advances and thus non-deductible, while the lawyer contended they were business expenses. The court ruled that since the Regional Commission admitted the fees were paid by the lawyer for his clients, they fall under business expense rules rather than client advance rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 DPR 633/1972; Art. 109 TUIR: Expenses incurred by a legal professional for client-related contributions are deductible business expenses, not client advances, when the professional admits paying them on behalf of clients.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20936-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro ANTONELLO MANCUSO (C.F. MNCNNL70C24C352G), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. ANTONIO GIGLIOTTI, unitamente al quale è elett.te donn.to in ROMA, alla VIA G. MONTANELLI, n. 1, presso lo studio dell'AVV. ALFREDO BRUNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ANTONELLO MANCUSO un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2011; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza n. 2545/2018, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria, la quale, con sentenza n. 166/2020, depositata il 14/01/2020, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - erronea l'inclusione, nel calcolo della base imponibile del contribuente, delle spese da questi anticipate, quale difensore, per l'acquisto del contributo unificato per conto dei propri clienti, in difetto di prova (nella specie, mancante) del relativo rimborso, in favore del primo e da parte di questi ultimi, degli esborsi all'uopo sostenuti; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso, ANTONELLO MANCUSO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 109 del T.U.I.R. nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente gravato l'ufficio dell'onere Ric. 2020 n. 20936 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- della prova circa la computabilità dei costi per l'acquisto dei contributi unificati e sottesi alla ripresa per cui è causa nella base imponibile del MANCUSO, laddove, al contrario, gravava su questi l'onere di dimostrare, mediante elementi certi e precisi, l'inerenza di siffatte spese all'attività svolta, né essendovi la prova che tali esborsi furono sostenuti dal contribuente in nome e per conto dei propri clienti; che il motivo - il quale non sconfina affatto in un lamentato vizio motivazionale (come pure argomentato dalla difesa del controricorrente), puntando, piuttosto, ad evidenziare la erronea ricognizione normativa operata dalla C.T.R rispetto alla fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio (ciò che porta a rigettare l'eccezione di inammissibilità della censura e, con essa, del ricorso) - è manifestamente fondato; che premesso in linea generale che, trattandosi di contribuente esercente la professione legale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 109 T.U.I.R. quanto, piuttosto, quella di cui ai precedenti artt. 53-54 (che si occupano dei redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e, come nella specie, professioni), rileva la Corte come sia la stessa C.T.R. ad evidenziare che "è indubitabile che la spesa [per l'acquisto dei contributi unificati] sia stata sostenuta dal professionista a suo nome per conto del cliente" (cfr. sentenza impugnata, p. 3, prime tre righe): tale passaggio motivazionale, non oggetto di impugnazione ad opera della difesa del contribuente, pone ex se la fattispecie in esame al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 15 cit. che, al contrario, presuppone un'anticipazione eseguita in nome e per conto del cliente ("Non concorrono a formare la base imponibile:...
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate"); Ric. 2020 n. 20936 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. di Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. di Calabria, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di c