Cassation appeal dismissed due to procedural nullity from improper service of notice on the taxpayer's representative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's cassation appeal because the notice of filing was served on the wrong person, violating procedural rules. The taxpayer, UBI LEASING, had successfully challenged a tax assessment regarding a property's cadastral rent, but the Regional Tax Commission rejected this appeal due to flaws in the valuation process and lack of comparative data. The court ruled that since the notice was not properly delivered to the taxpayer's legal representative, the appeal was null and void, necessitating a new service of process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal is null if not served on the legally constituted representative of the contumacious party, requiring immediate renewal of service to the correct address.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA 1P--(eRi-j0J-7(DR‘ Sul ricorso iscritto al numero 11209 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro UBI LEASING s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2908/06/2020, depositata in data 11 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di UBI LEASING s.p.a. avverso la sentenza n. 196/04/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Varese che aveva accolto il ricorso della detta società avverso l'avviso di accertamento relativo alla rettifica della rendita catastale proposta con DOCFA del 2016 di un'unità immobiliare identificata con la part. 8012 del foglio AB/15 del Comune di Tradate, pur mantenendo l'Ufficio la stessa categoria D/8; - la CTR ha ritenuto illegittimo l'avviso in questione di rideterminazione della rendita catastale dell'immobile ricadente nel gruppo D/8, stante, da un lato, il mancato espletamento, ai fini della stima diretta dell'immobile, del sopralluogo nel contraddittorio delle parti attesa la peculiarità del bene in questione e l'inutilizzabilità dei dati risultanti dal prezziario della Provincia di Varese, dall'altro, il vizio di motivazione dell'atto impositivo in cui (pag. 2 della allegata relazione di stima sintetica) si era affermato che "i valori unitari applicati alla consistenza dell'immobile, tenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore" senza indicare i criteri della asserita valutazione comparativa e i beni immobili ai quali si era fatto in concreto riferimento; -la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE -la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nel termine per impugnare, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente. P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione