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Ordinanza Interlocutoria — n. 25716/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case for joint trial due to pending related appeals and missing documentation on simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25716/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new docket to facilitate a joint trial with a related proceeding involving the same taxpayer. The Agency of Revenue sought to join the proceedings, while the taxpayer admitted to the simplified dispute resolution scheme but failed to submit the required proof of compliance. Consequently, the court ordered the parties to deposit documentation verifying the regularity of the simplified resolution before the case could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 119/2018: When multiple appeals concern the same factual matrix and one party requests joinder, the court must remand for joint trial if necessary documentation regarding simplified dispute resolution is missing or incomplete.

Parole chiave

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joint trial procedure simplified dispute resolution remand to new docket tax appeal joinder missing documentation requirement accoglimento parziale del contribuente imposta sui profitti derivanti da partecipazioni tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod.
d.l. n. 109 del 2018, convertito
art. 380 bis cod. proc. civ
28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 2-433/20 _ sul ricorso iscritto al n. 24-6227-20137 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro AGOSTA Giovanni, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Vincenzo PELLERITI, presso il cui studio legale, sito in Catania, alla via della Facciola, n. 18, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 30E9/13/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad avviso di accertamento di un maggior reddito di partecipazione del contribuente nella s.r.l. IL MODULO la CTR della Sicilia, rigettata la richiesta di riunione del giudizio promosso dal predetto socio con quelli relativi agli altri soci, annullava l'atto impositivo sul presupposto dell'intervenuto annullamento, con sentenza della medesima CTR, Sezione staccata di Catania, dell'atto impositivo emesso nei confronti della predetta società, - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due mori, cui ha replicato l'intimato con controricorso dichiarando faver aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui al c11.1. n. 119 del 2018, convertito;

Considerato che: - dinanzi questa Corte pendono i ricorsi proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sentenze emesse dalla CTR nei confronti della società e degli altri soci, fissati per l'odierna adunanza ed in relazione ai quali l'Agenzia delle entrate, con istanza depositata in data 14/10/2021, ha chiesto disporsi la riunione al presente giudizio; - dinanzi a questa Corte pende altresì il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di Sebastiano CENTORAME (giudizio iscritto al n. 28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.; - si rende, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta del presente giudizio anche con quello sopra indicato, con invii:o alle parti a depositare nella Cancelleria di questa Corte la documentazione attestante la regolarità della definizione agevolata delle A controversie di cui al d.l. n. 109 del 2018, convertito, cui il controricorrente ha dichiarato di aver aderito, omettendo però di depositare la relativa documentazione, pure indicata nell'indice degli allegati al controricorso;

P.Q. M . rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con quello iscritto al n. 28165/2021 R.G. ed invita le parti a depositare nella Cancelleria di questa Corte la documentazione attestante la regolarità della definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 12'9 del 2018, convertito, cui il controricorrente ha dichiarato di aver aderito