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Ordinanza Interlocutoria — n. 25713/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25713/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25713/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24622-2CF17 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro DE PASQUALE Rocco, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Vincenzo PELLERITI, presso il cui studio legale, sito in catania, alla via della Facciola, n. 18, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3082/13/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera ch consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 25713/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 24622-2CF17 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro DE PASQUALE Rocco, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Vincenzo PELLERITI, presso il cui studio legale, sito in catania, alla via della Facciola, n. 18, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3082/13/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera ch consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente categoria contributiva rettifica delle detrazioni reddito delle partecipazioni in diritto tributario imposta sull'utile delle aziende evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
28165/2021 R.G.) in rela2ione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24622-2CF17 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro DE PASQUALE Rocco, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Vincenzo PELLERITI, presso il cui studio legale, sito in catania, alla via della Facciola, n. 18, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3082/13/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera ch consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad avviso di accertamento di un maggior reddito di partecipazione del contribuente nella s.r.l. IL MODULO la CTR della Sicilia, rigettata la richiesta di riunione del giudizio promosso dal predetto socio con quelli relativi agli altri soci, annullava l'atto impositivo sul presupposto dell'intervenuto annullamento, con sentenza della medesima CTR, Sezione staccata di Catania, dell'atto impositivo emesso nei confronti della predetta società, - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico .motivo, cui ha replicato l'intimato con controricorso dichiarand4ver aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui al d1.1. n. 119 del 2018, convertito;

Considerato che: - dinanzi questa Corte pendono i ricorsi proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sentenze emesse dalla CTR nei confronti della società e degli altri soci, fissati per l'odierna adunanza ed in relazione ai quali l'Agenzia delle entrate, con istanza depositata in data 14/10/2021, ha chiesto disporsi la riunione al presente giudizio; - dinanzi a questa Corte pende altresì il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di Sebastiano CENTORAME (giudizio iscritto al n. 28165/2021 R.G.) in rela2ione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.; - si rende, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta del presente giudizio anche con quello sopra indicato, con invii:o alle parti a depositare nella Cancelleria di questa Corte la documentazione attestante la regolarità della definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 1%9 del 2018, convertito, cui il controricorrente ha dichiarato di aver aderito, omel:tendo però di depositare la relativa documentazione, pure indicata nell'indice degli allegati al controricorso;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con quello iscritto al n. 28165/2021 R.G. ed invita le parti a depositare nella Cancelleria di questa Corte la documentazione attestante la regolarità della definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 1)39 del 2018, convertito, cui il controricorrente ha dichiarato di aver aderit