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Ordinanza Interlocutoria — n. 25712/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court orders case remitted to new docket for joint hearing with related tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25712/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the remittal of the case to a new docket to facilitate a joint hearing with a related proceeding. The Agency of Revenue appealed a regional tax commission decision regarding a shareholder's participation income, while other appeals involving the same company and other shareholders were pending. The court decided to consolidate these matters to ensure efficient judicial processing of all connected tax disputes.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When multiple related appeals involving the same subject matter are pending before the Court, the case must be remitted to a new docket to allow for the joint hearing of all proceedings.

Parole chiave

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tax appeal consolidation joint hearing procedure remittal to new docket related proceedings efficiency of justice risanamento dell'impresa in diritto tributario accoglimento parziale del contribuente imposizione di un gruppo di società

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod.
Art. 380 c.p.c.
28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.; - si rende, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta del presente giudizio anche con quello sopra indicato;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 24618-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro BURTONE Francesco; - intimato - avverso la sentenza n. 3085/13/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera ch consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad avviso di accertamento di un maggior reddito di partecipazione del contribuente nella s.r.l. IL MODULO la CTR della Sicilia, rigettata la richiesta di riunione del giudizio promosso dal predetto socio con quelli relativi agli altri soci, annullava l'atto impositivo sul presupposto dell'intervenuto annullamento, con sentenza della medesima CTR, Sezione staccata di Catania, dell'atto impositivo emesso nei confronti della predetta società, - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui non ha replicato l'intimato;

Considerato che: - dinanzi questa Corte pendono i ricorsi proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sentenze emesse dalla CTR nei confronti della società e degli altri soci, fissati per l'odierna adunanza ed in relazione ai quali l'Agenzia delle entrate, con istanza depositata in data 14/10/2021, ha chiesto disporsi la riunione al presente giudizio; - dinanzi a questa Corte pende altresì il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di Sebastiano CENTORAME (giudizio iscritto al n. 28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.; - si rende, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta del presente giudizio anche con quello sopra indicato;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con quello iscritto al n. 28165/2021 R.G. Così deciso