Court dismisses tax agency's request to join cases, ordering transfer to new docket for joint handling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's request to join multiple tax appeals into a single proceeding. The agency sought consolidation of cases involving several shareholders against a regional tax commission decision. The court ordered the case transferred to a new docket to allow joint treatment with a related pending appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The court may order a transfer to a new docket to facilitate the joint handling of related proceedings when necessary for procedural efficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21261-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro DE PASQUALE Rocco, FAVARA Salvatore, AGOSTA Giovanni e RACITI Sebastiano, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Vincenzo PELLERITI, presso il cui studio legale, sito in Catania, alla via della Fiaccola, n. 18, sono elettivamente domiciliati; - controricorrenti - e contro BARCHITTA Rosario, CENTAMORE Sebastiano, BURTONE Francesco, DISCA Salvatore e RIZZO Rocco; - intimati - avverso la sentenza n. 1604/13/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in data 03/05/2017 e notificata in data 28/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera dm consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che: - in controversia relativa ad avviso di accertamento di reddito d'impresa non dichiarato emesso nei confronti della s.r.l. IL MODULO e, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nei confronti dei singoli soci per il maggior reddito di partecipazione nella predetta società, la CTP di Catania rigettava l'impugnazione proposta da Sebastiano Centorame, destinatario dell'avviso di accertamento societario quale legale rappresentante della predetta società, nonché dal medesímo in proprio, e dai singoli soci mentre la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, annullava l'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, per essere stato notificato prima dello scadere del termine dilatorio previsto dalla citata disposizione in assenza di ragioni di urgenza che non era ravvisabile nell'imminenza della decorrenza del termine di decadenza del potere accertativo; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ha proposto un primo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, notificato in data 05/09/2017, cui ha fatto seguito un ulteriore ricorso spedito per la notificazione in data 26/09/2017, di sostanziale identico contenuto, pure affidato ad un unico motivo;- al ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate hanno replicato i soci DE PASQUALE Rocco, FAVARA Salvatore, AGOSTA Giovanni e RACITI Sebastiano, restando intimati gli altri;
Considerato che: - dinanzi questa Corte pendono i ricorsi proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sentenze emesse dalla CTR della Sicilia nei confronti dei soci Raciti, Burtone, De Pasquale, Rizzo, Barchitta, Agosta e Favara, fissati per l'odierna adunanza ed in relazione ai quali l'Agenzia delle entrate, con istanza depositata in data 14/10/2021, ha chiesto disporsi la riunione al presente giudizio; - dinanzi a questa Corte pende altresì il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di Sebastiano CENTORAME (giudizio iscritto al n. 28165/2021 R.G.) in relazione al quale dev'essere ancora formulata la proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.; - si rende, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta del presente giudizio anche con quello sopra indicato;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con quello iscritto al n. 28165/2021 R.G