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Ordinanza Interlocutoria — n. 25708/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to another section due to subject and object connection with pending matter.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25708/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by ordering the transfer of the case to Section Five for joint handling. The tax agency argued the regional commission erred in applying tax valuation rules regarding debt offsets. The court found a sufficient connection between the current appeal and a pending case involving the same parties and issues.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When two proceedings involve the same parties and identical legal questions, the court must remand the case to a section capable of hearing them together to ensure judicial economy.

Parole chiave

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remand for joint hearing subject connection object connection tax valuation dispute procedural economy Cassazione ordinanza identical legal questions imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 21 d.P.R. 131/86
Art. 43 d.P.R. 131/86
Art. 51 d.P.R. 131/86
Art. 2560 c.c.
131/86 nonchè dell'art. 2560 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in eprugrafe.
Art. 380 c.p.c.
le società contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale hanno segnalato la pendenza di fronte alla Sezione Quinta della Corte di altra causa -n.14023 RG dell'anno 2020- tra le stesse parti e su identica questione; considerato che:
Art. 380-bis c.p.c.
le società contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale hanno segnalato la pendenza di fronte alla Sezione Quinta della Corte di altra causa -n.14023 RG dell'anno 2020- tra le stesse parti e su identica questione; considerato che:
art. 2560 c.c
131/86 nonchè dell'art. 2560 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in eprugrafe.
art. 380 bis c.p
le società contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale hanno segnalato la pendenza di fronte alla Sezione Quinta della Corte di altra causa -n.14023 RG dell'anno 2020- tra le stesse parti e su identica questione; considerato che:
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21651-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IREN ENERGIA SPA, IREN MERCATO SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO, MARIO GARAVOGLIA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 44/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 21651 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, lamentando violazione degli artt. 21, 43 e 51 d.P.R. 131/86 nonchè dell'art. 2560 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in eprugrafe. Sostiene la ricorrente che la CTR ha contravvenuto alle disposizioni suddette con l'affermare, in controversia su avviso emesso ai fini dell'imposta di registro in rettifica del valore di una azienda oggetto di contratto di compravendita in data 30.3.2016, tra Iren Mercato spa e Iren Energia spa, che essa ricorrente, nell'accertamento del valore del compendio, non avrebbe dovuto applicare "meccanicamente" il disposto dell'art. 43 ma avrebbe dovuto tener conto dell'art.51, comma 4, e pertanto, non avrebbe dovuto sommare al prezzo dichiarato, il valore dei debiti accollati, "essendo l'accollo un modo di scomputate in concreto le perdite per determinare il valore effettivo dell'azienda"; 2.1e società contribuenti resistono con controricorso;

3. le società contribuenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale hanno segnalato la pendenza di fronte alla Sezione Quinta della Corte di altra causa -n.14023 RG dell'anno 2020- tra le stesse parti e su identica questione; considerato che:

1. il Collegio ravvisa l'opportunità di rimettere la causa alla Sezione Quinta perché possa essere trattata congiutamente alla causa n.14023/2020 sussistendo tra le due cause regioni di connessione soggettiva ed oggettiva; PQM dispone la trasmissione della causa alla Sezione Quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22