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Ordinanza Interlocutoria — n. 25707/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands tax appeal case regarding IRAP statute of limitations and penalty doubling rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25707/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's cassation appeal against a regional tax commission decision. The lower court had declared tax assessments for 2005-2007 illegitimate due to missed deadlines while confirming the 2008 assessment, citing specific provisions on penalty doubling. The court found the lower court's reasoning insufficient and ordered a remand for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 37, D.Lgs. 223/2006; The court must remand a case when the lower court's reasoning on statutory time limits and penalty applicability lacks sufficient evidentiary support to justify the final decision.

Parole chiave

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Italian tax law statute of limitations IRAP penalties term doubling cassation remand tax assessment validity procedural evidence ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Considerato che: visto l'art. 375 c.p.c.; rilevato il difetto di evidenza decisoria
Art. 37, D.Lgs. 223/2006
Inoltre, ha statuito "in merito all'eccepita violazione dell'art. 37, con, ma 24 e 25, del D.Lgs 223/2006, la non rilevanza penale dell'Irap e quindi, la non applicabilità del raddoppio dei termini".
Art. 1, comma 132, L.n.208/2015
Art. 2, commi 1,2 e 3, D.Igs. n.128/2015
Art. 37, commi da 24 a 26, DL n. 223/2006
Inoltre, ha statuito "in merito all'eccepita violazione dell'art. 37, con, ma 24 e 25, del D.Lgs 223/2006, la non rilevanza penale dell'Irap e quindi, la non applicabilità del raddoppio dei termini".
Art. 43, comma 3, DPP. n.600/1973
Art. 57, comma 2-bis, DPR n.633/1972
art. 375 c.p
Considerato che: visto l'art. 375 c.p.c.; rilevato il difetto di evidenza decisoria
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14894-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro D'AGOSTINO MICHELE; - intimato - avverso la sentenza n. 3460/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE Ric. 2020 n. 14894 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.G. 14894/2020 Agenzia delle entrate c/D'Agostino Michele Ritenuto che: L'Acienzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTP della Puglia che, in controversia su impugnazione da parte di Michele D'Agostino di avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP, IVA, Add. Reg. e Com. oltre sanzioni ed interessi, anni 2005,2006,2007 e 2008, ha parzialmente accolto gli appelli, sia il principale che l'incidentale. La CTR, nell'accogliere parzialmente gli appelli, ha affermato che: "gli accertamenti notificati nei confronti del contribuente, per le annualità 2005, 2006 e 2007, sono illegittimi, poiché oltre il termine consentito".

Inoltre, ha statuito "in merito all'eccepita violazione dell'art. 37, con, ma 24 e 25, del D.Lgs 223/2006, la non rilevanza penale dell'Irap e quindi, la non applicabilità del raddoppio dei termini". Pertanto, la CTR ha annullato gli avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007, mentre, per l'annualità 2008, ha confermato la leg ':timità dell'avviso di accertamento, come determinato dall'Ufficio, con esclusione del recupero IRAP, in quanto decaduta dalla propria Potestà accertativa. Il contribuente è rimasto intimato. Con il primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione deg i artt.1, comma 132, L.n.208/2015, 2, commi 1,2 e 3, D.Igs. n.128/2015, 37, commi da 24 a 26, DL n. 223/2006, 43, comma 3, DPP. n.600/1973 e 57, comma 2-bis, DPR n.633/1972 (ex art. 360 n. :3 c.p.c) per avere la CTR ritenuto legittimo, con riferimento all'applicazione del cd. raddoppio dei termini, il solo avviso di accertamento per l'anno 2008, mentre ha ritenuto illegittimi quelli riferiti al 2005, 2006 e 2007.

Considerato che: visto l'art. 375 c.p.c.; rilevato il difetto di evidenza decisoria

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta civile e a nuovo ruolo, dando mancato alla cancelleria per i conseguenziali ad