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Ordinanza — n. 25598/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding standardized sector studies, ruling facts were re-evaluated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, dismissing the taxpayer's challenge to a standardized sector study assessment. The taxpayer argued the lower court ignored specific justifications, but the court held that reviewing the factual weight of evidence is excluded from cassation review. Consequently, the decision stands because the lower court properly evaluated the evidence without violating legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; Art. 116, c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or the weight of evidence, limiting its review to legal errors and excluding challenges to the lower court's factual conviction.

Parole chiave

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standardized sector studies tax assessment procedure cassation inadmissibility factual conviction review burden of proof administrative tax appeal evidence evaluation esame della situazione economica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 116, c.p.c.
qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c.
Art. 62-bis del c.l.1 n. 331 del 1993
civ.) della violazione e /o falsa applicazione dell'art. 62-bis del c1.1.
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
427 del 1993, in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, lett.
Art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973, nonché l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R.
Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente riproponendo le medesime censure formulate con il primo motivo, evidenziando, altresì, come la C.T.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasta intimata la DITTA INDIVIDUALE ALESSIO ROSARIO GIOVANNI GAVINI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 15.7.2020, n. 14981
Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26823-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE ALESSIO ROSARIO GIOVANNI GAVINI, in persona del Curatore p.t., elett.te dom.to in CATANIA, alla VIA QUIETA, n. 20, presso lo studio dell'AVV. ELENA GILDA; - intimata - avverso la sentenza n. 2637/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ALESSIO ROSARIO GIOVANNI GAVINI un avviso di accertamento per riprese I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.P.E.F. conseguenti all'ascrizione al contribuente di un maggior reddito per l'anno di imposta 2011 a seguito di accertamento standardizzato mediante studi di settore; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania la quale, con sentenza n. 9566/2017, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 2637/5/2021, depositata il 18.3.2012, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come il contribuente avesse fornito la prova della ricorrenza di circostanze ostative all'applicazione, nei propri confronti, dello studio di settore di riferimento per l'anno di imposta in questione; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

è rimasta intimata la DITTA INDIVIDUALE ALESSIO ROSARIO GIOVANNI GAVINI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e /o falsa applicazione dell'art. 62-bis del c1.1. n. 331 del 1993, conv. dalla I. n. 427 del 1993, in combinato disposto con l'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R.

Ric. 2021 n. 26823 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- "assegnato preminente rilievo alle giustificazioni generiche della parte, trascurando di considerare che l'Ufficio aveva apportato tutti i correttivi idonei all'adattamento dello studio di all'attività lavorativa fatta oggetto di verifica" (cfr. ricorso, p. 6, cpv.), nonostante l'affermata legittimità del ricorso, da parte dell'Ufficio, alla procedura di accertamento standardizzato; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente riproponendo le medesime censure formulate con il primo motivo, evidenziando, altresì, come la C.T.R. avrebbe "trascurato di indicare sulla scorta di quali ragioni le motivazioni in difesa addotte dal contribuente fossero capaci di pregiudicare la bontà delle riprese fiscal...[nonché] di attribuire valore alle altre prove trascritte nell'avviso, da cui l'Ufficio ricavava il punto tangibile della gestione anti-economica dell'attività ad opera del contribuente e le gravi e reiterate incongruenze emerse anche negli anni antecedenti e successivi a quello esaminato" (cfr. ricorso, penultima p., penultimo ed ultimo cpv.); che i due motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese - sono manifestamente inammissibili; che premesso in via preliminare che le censure peccano di specificità in relazione ai continui richiami contenuti all'avviso di accertamento, non trascritto in ricorso neppure nel suo contenuto essenziale (con conseguente preclusione di qualsivoglia valutazione in merito da parte del Collegio), va comunque evidenziato che è consolidato il principio per cui nell'accertamento tributario standardizzato mediante Ric. 2021 n. 26823 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l'obbligatorietà del contradditorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 15.7.2020, n. 14981, Rv. 658205-01); che, a ben vedere, a tali principi si è attenuta, invero, la C.T.R.: la sentenza impugnata dà analiticamente conto (cfr. ultima p. della motivazione, primo, secondo e terzo cpv.), infatti, delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere assolto, da parte del contribuente e nei termini innanzi esposti, l'onere della prova sullo stesso gravante e, conseguente illegittima la ripresa operata nei confronti dello stesso; che entrambi i motivi si risolvono, dunque, in una lettura, diversa ed alternativa, del materiale istruttorio in atti, attività Ric. 2021 n. 26823 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -4- 7/L preclusa a questa Corte: ed infatti, in tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto il FALLIMENTO DELLA DITTA INDIVIDUALE ALESSIO ROSARIO GIOVANNI GAVINI intimato e non avendo svolto attività difensiva; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissib