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Ordinanza — n. 25597/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows Customs appeal, ruling tax credit compensation rules lack retroactive effect for 2011 debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25597/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission, ordering the Commission to reject the taxpayer's claim. The taxpayer argued that a 2012 law extending compensation deadlines applied retroactively to 2011 debts, but the Court found the provision was not an authentic interpretation rule. Consequently, the Court held the new deadline did not apply to debts already expired under the old rules, validating the Customs' action.

Regesto Legislator

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Art. 61, comma 1, lett. b), d.l. n. 1 del 2012; Art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000: The extension of the tax credit compensation deadline introduced by the 2012 decree lacks retroactive effect and does not apply to debts incurred prior to its entry into force.

Parole chiave

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tax credit compensation retroactive application deadline extension authentic interpretation fiscal certainty gasoline excise duty decadence period sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 61, comma 1, lett. b), d.l. n. 1 del 2012
civ.) della violazione dell'art. 61 del d.l.
Art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000
per indebita compensazione del credito di imposta per accise sul gasolio relativamente all'anno 2011, perché compensato oltre il termine dell'anno solare stabilito dall'art. 4, comma 3, del d.P.R.
Art. 3, I. n. 212 del 2000
è rimasta intimata la G&P COSTRUZIONI S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasta intimata la G&P COSTRUZIONI S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 9.10.2019, n. 25277
1 avente, al contrario, efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al momento della sua entrata in vigore; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare, all'uopo, il principio affermato da Cass., Sez. 5, 9.10.2019, n. 25277, Rv.
Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12514
4 e la ratio di contenere nel tempo l'esercizio dell'agevolazione al fine di assicurare la certezza del gettito fiscale (Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12514, non massimata);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25532-2021, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro G&P COSTRUZIONI S.R.L. elett.te dom.to in POTITO SANNITICO, alla VIA PROVINCIALE PER PIEDIMONTE, n. 40, presso lo studio dell'AVV. FRANCESCO IMPERADORE; - intimata - avverso la sentenza n. 2553-19-21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE DOGANE provvide a riprese nei confronti della G&P COSTRUZIONI S.R.L. per indebita compensazione del credito di imposta per accise sul gasolio relativamente all'anno 2011, perché compensato oltre il termine dell'anno solare stabilito dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, nella versione applicabile ratione temporis; che la società contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza n. 1313/201.9, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 2553-19-21, depositata il 18.3.2021, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, per effetto della novella introdotta dal d.l. n. 1 del 2012, alcuna decadenza fosse maturata a carico della contribuente, con conseguente legittimità della compensazione da questa operata; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasta intimata la G&P COSTRUZIONI S.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 61 del d.l. n. 1 del 2012, del d.P.R. n. 277 del 2000 e dell'art. 3 della I. n. 212 del 2000, per avere la Ric. 2021 rt. 25532 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- C.T.R. erroneamente applicato, in via retroattiva e con riferimento a crediti maturati nell'anno di impostai 2011, la disciplina di cui al cit. d.l. n. 1 avente, al contrario, efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al momento della sua entrata in vigore; che il motivo è manifestamente fondato; che è sufficiente richiamare, all'uopo, il principio affermato da Cass., Sez. 5, 9.10.2019, n. 25277, Rv. 655441-01, per cui in tema di accise sul gasolio, l'art. 61, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2012, conv. in I. n. 27 del 2012, nella parte in cui, modificando l'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, ha esteso il termine per la compensabilità del relativo credito di imposta al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di insorgenza del credito, non ha natura di norma di interpretazione autentica - in difetto di un'espressa qualificazione in tal senso e di una precedente incertezza interpretativa da risolvere - e non è pertanto suscettibile di applicazione retroattiva (nella specie oggi al vaglio della Corte, con riferimento a crediti maturati nell'anno di imposta 2011); che, peraltro, detto termine deve ritenersi sancito a pena di decadenza, pur in assenza di un'espressa qualificazione in tale senso, attesa la categoricità della formula letterale del cit. art. 4 e la ratio di contenere nel tempo l'esercizio dell'agevolazione al fine di assicurare la certezza del gettito fiscale (Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12514, non massimata);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata. Non essendo, peraltro necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso proposto dalla contribuente, considerato che si verte in presenza di credito di imposta maturato nel Ric. 2021 n. 25532 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- 4 corso del 2011 e compensato oltre il 31 dicembre di detto anno (dunque, allorché la società contribuente era già decaduta da tale facoltà); che, quanto alle spese dell'intero giudizio, alla luce del recente consolidamento dell'orientamento innanzi esposto circa la natura non retroattiva della disciplina introdotta con il d.l. n. 61 del 2012, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso proposto dalla G&P COSTRUZIONI S.R.L. Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di lite. Così deciso in Roma, nella camera