Ordinanza — n. 25596/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16992-2021, proposto da: CVA ENERGIE S.R.L. (già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L.), quale società incorporante la IDROENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in atti, dagli Avv.ti NICOLA LUCARIELLO e MARCO PAGANUZZI, presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DELLA SCROFA, n. 57; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97218090584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1492/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 17/12/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25596/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L, 17.10.2018, n. 26034, non massimata, nonché Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26145, Rv. 655538-01, in motivazione, p. 12, sub § 6.4) il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla ripesa fiscale rispetto al dies a quo correttamente individuato, nella impugnata sentenza, nel 30 marzo 2009, quale data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2008; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato; che quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate ed il consolidamento solo recente dei principi Ric. 2021 n. 16992 sez.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16992-2021, proposto da: CVA ENERGIE S.R.L. (già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L.), quale società incorporante la IDROENERGIA S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in atti, dagli Avv.ti NICOLA LUCARIELLO e MARCO PAGANUZZI, presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA DELLA SCROFA, n. 57; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97218090584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1492/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA-ROMAGNA, depositata il 17/12/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che con sentenza n. 2586/14/17 del 25.9.2017, la C.T.R. dell'Emilia-Romagna respinse l'appello proposto dalla AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI avverso la sentenza n. 124/2016 della C.T.P. di Reggio nell'Emilia che, a propria volta, aveva accolto i ricorsi dell'IDROENERGIA S.C.R.L., poi incorporata nella COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L., nei confronti di due avvisi di pagamento per accise non corrisposte per gli anni dal 2008 al 2013, relativamente ad energia elettrica prodotta e ceduta alle società consorziate; che, in particolare, la C.T.R. motivò il rigetto dell'appello evidenziando che:
a) la continua interlocuzione con varie amministrazioni, dalle quali si evinceva che IDROENERGIA S.C.R.L. poteva usufruire dell'esenzione da accise, aveva creato nella società contribuente un legittimo affidamento, rilevante ai sensi dell'art. 10, comma 1, della I. n. 212 del 2000 ed idoneo ad esentarla non solo dal pagamento di sanzioni ed interessi, ma anche dal pagamento dell'imposta;
b) l'interpretazione restrittiva della nozione di autoproduttore ai fini delle accise non era condivisibile in ragione della previsione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 la cui chiara formulazione non lasciava spazi interpretativi; che avverso tale decisione l'AGENZIA e la COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L. (nel frattempo incorporante per fusione la IDROENERGIA S.C.R.L.) proposero ricorso per Ric. 2021 n. 16992 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- cassazione, rispettivamente in via principale ed in via incidentale condizionata; che questa Corte con ordinanza 16.10.2019, n. 26146, accolse il gravame principale e dichiarò inammissibile quello incidentale, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla medesima C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione; che la CVA ENERGIE S.R.L. (già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L.) riassunse, quindi, il giudizio, con riferimento all'eccepita prescrizione del diritto al tributo per l'anno 2008, innanzi alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna la quale, con sentenza n. 1492/20, depositata il 17.12.2020, rigettò gravame individuando - per quanto in questa sede ancora rileva - il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione per il recupero dell'accisa in questione nella data di presentazione della dichiarazione annuale (coincidente, nella specie, con il 30.3.2009), con conseguente tempestività della notifica del relativo avviso di accertamento, siccome perfezionatasi il 13.3.2014; che avverso tale decisione la CVA ENERGIE S.R.L. (già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 15 e 57 del d.lgs. n. 504 del 1995, per avere la C.T.R. erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione per il recupero Ric. 2021 n. 16992 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- dell'accisa in commento in quello di presentarone della dichiarazione, anziché nell'ultimo giorno (Le., il 31 dicembre) dell'anno (2008) in cui il consumo sotteso alla ripresa avvenne; che il motivo è manifestamente infondato; che è sufficiente richiamare, quale precedente specifico ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., il principio affermato da Cass., Sez. 5, 12.2.2019, n. 4034, Rv. 652525-02, per cui, in tema di recupero delle accise, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorre dalla "data in cui è avvenuto il consumo", va riferito alla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell'attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l'Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 55, comma 1, del cit. d.lgs.; che applicando tale principio - cui si è correttamente uniformata la C.T.R. - la notifica alla contribuente del processo verbale di constatazione - avvenuta, per come accertato dai giudici di appello, in data 13 marzo 2014- ha avuto l'effetto di interrompere (arg. da Cass., Sez. 2, 1.8.2017, n. 19143, Rv. 644990-01, Cass., Sez.
L, 17.10.2018, n. 26034, non massimata, nonché Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26145, Rv. 655538-01, in motivazione, p. 12, sub § 6.4) il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla ripesa fiscale rispetto al dies a quo correttamente individuato, nella impugnata sentenza, nel 30 marzo 2009, quale data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2008; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato; che quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate ed il consolidamento solo recente dei principi Ric. 2021 n. 16992 sez.
Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -4- in tema di decorrenza del termine di prescrizione ex art. 57 cit., si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della CVA ENERGIE S.R.L. (già COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S . R. L. ), quale società incorporante la IDROENERGIA S.C. R. L. , in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Co