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Ordinanza — n. 25593/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT agency appeal, ruling cessation of business does not exempt inventory turnover reporting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25593/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject a VAT assessment. The Commission had dismissed the assessment because the taxpayer ceased business in 2007, arguing no declaration was needed for the following year. The court ruled that cessation does not automatically exempt the taxpayer from reporting inventory, as a legal presumption of sale applies unless the taxpayer proves the goods were destroyed or used for production.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2, n. 5 del d.P.R. 633/1972; Art. 1, comma 1 e 2 del d.P.R. 441/1997: In cases of business cessation, inventory held at the end of the period is presumed sold unless the taxpayer provides contrary evidence of destruction or production use.

Parole chiave

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VAT inventory presumption business cessation rules tax audit liability burden of proof taxpayer presumption of sale arretrati d'imposta dichiarazione dei redditi procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2, n. 5 del d.P.R. 633/1972
Art. 1, comma 1 del d.P.R. 441/1997
22-06-2022 -2- combinato disposto con l'art. 1 del d.P.R.
Art. 1, comma 2 del d.P.R. 441/1997
22-06-2022 -2- combinato disposto con l'art. 1 del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
è rimasto intimato VINCENZO DI PIETRO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasto intimato VINCENZO DI PIETRO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7.4.2008, n. 8852
633, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente (Cass., Sez. 5, 7.4.2008, n. 8852, Rv.
Cass., Sez. 5, 17.12.2014, n. 26532
da Cass., Sez. 5, 17.12.2014, n. 26532, non massimata); che, nel considerare insussistente un obbligo di dichiarazione a carico della contribuente per l'anno di imposta 2008, per il sol fatto di avere cessato la propria attività nel corso del 2007, la C.T.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6848-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro VINCENZO DI PIETRO, elett.te dom.to in VITTORIA (RG), alla VIA SIENA, n. 141, presso lo studio del DOTT. ROSARIO CASSARINO; - i'ntimato - avverso la sentenza n. 5379/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, sez. st . di CATANIA, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a VINCENZO DI PIETRO un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. relative all'anno di imposta 2008 a fronte (a) di rimanenze di magazzino dichiarate nell'anno 2007, (b) della cessazione dell'attività in data 31.7.2007 e (c) della mancata presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta 2008; che il contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 536/2015, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza n. 5379/5/2020, depositata il 13.10.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come "l'errata indicazione delle rimanenze nella dichiarazione precedente non giustifica l'accertamento per l'anno successivo in presenza della cessazione dell'attività avvenuta in data 31.07.2007"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasto intimato VINCENZO DI PIETRO; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, in Ric. 2021 n. 6848 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- combinato disposto con l'art. 1 del d.P.R. n. 441 del 1997, per non avere la C.T.R. tenuto conto della circostanza che le rimanenze finali, in caso di cessazione dell'attività, devono essere autofatturate a seguito di autoconsumo da parte dell'imprenditore ovvero deve essere data la prova della relativa distruzione, presumendosi, altrimenti, la loro cessione, ai sensi dell'art. 1 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema di IVA, qualora al momento della cessazione dell'attività di impresa non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione di beni (nella specie, giacenze di magazzino) risultanti nella disponibilità della medesima, in quanto esposti nelle scritture contabili, può presumersi la cessione dei medesimi ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente (Cass., Sez. 5, 7.4.2008, n. 8852, Rv. 602921-01); che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 441 del 1997 - rubricato "presunzione di cessione" - "si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa"; il successivo comma 2 precisa che "la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:

a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;

b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà"; Ric. 2021 n. 6848 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- che, dunque, il dato normativo innanzi esposto attesta inequivocabilmente l'esistenza, anche in ipotesi di cessazione dell'attività, di una presunzione legale di cessione in evasione di imposta, che il contribuente ha l'onere di superare offrendo la prova contraria sulla effettiva destinazione dei beni in giacenza finale (arg. da Cass., Sez. 5, 17.12.2014, n. 26532, non massimata); che, nel considerare insussistente un obbligo di dichiarazione a carico della contribuente per l'anno di imposta 2008, per il sol fatto di avere cessato la propria attività nel corso del 2007, la C.T.R. ha, dunque, disatteso tali principi;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Catania, in diversa composizione, per un riesame della vicenda processuale e la liquidazione, altresì, le spese de presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Catania, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella