Court allows appeal against tax agency for applying new statute of limitations to pre-existing proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of its appeal due to procedural timeliness. The agency argued that the six-month appeal period introduced by the 2009 law applied retroactively to a case initiated in 2008, whereas the opposing party contended the old annual deadline should apply. The court ruled that the new limitation period applies only to proceedings initiated after July 4, 2009, rendering the lower court's application of the new deadline erroneous and ordering a remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cod. proc. civ.; Art. 58 comma 1 L. 69/2009: The modification of the appeal deadline introduced by the 2009 law applies exclusively to proceedings initiated after its entry into force, excluding retroactive application to earlier stages of pre-existing cases.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15541-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro GREGORIO CATALANO (C.F. CTLGGR46L02M100Z), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. SEBASTIANO LI ROSI, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE- controricorrente/ricorrente incidentale - IL avverso la sentenza n. 2627/13/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 02/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che GREGORIO CATALANO impugnò innanzi alla C.T.P. di Catania il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990-1992 per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 17, dalla I. n. 289 del 2002; che la C.T.P. di Catania, con sentenza n. 408/2013, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, la quale, con sentenza n. 2627/13/19, depositata il 2.5.2019, dichiarò l'appello inammissibile per tardività, essendo decorso il termine lungo semestrale di impugnazione, ex art. 327 cod. proc. civ.; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, si è costituito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, illustrato da memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ. (la prima, depositata rispetto all'originaria udienza del 4.11.2021, la seconda in vista della odierna udienza camerale), GREGORIO CATALANO; che fissata l'udienza camerale per il 4.11.2021, all'esito della stessa la causa è stata rinvia a nuovo ruolo; che sulla nuova proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato in via del tutto preliminare che il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte controricorrente va correttamente riqualificato in termini di istanza di decisione Ric. 2020 n. 15541 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -2- della causa nel merito ad opera di questa Corte, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.; che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art 327 cod. proc. civ., dell'art 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 58 e 46, comma 17, della I. n. 69 del 2009, per avere la CTR della Sicilia erroneamente applicato il termine lungo semestrale, come derivante dalla novella apportata dalla I. n. 69 del 2009 al cit. art. 327 cod. proc. civ., benché il procedimento di prime cure sia stato incardinato in epoca anteriore al 4.7.2009; che il motivo è manifestamente fondato; che in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla I. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; che nella specie è incontroverso (cfr. anche controricorso, p. 4- 5) che il giudizio innanzi alla C.T.P. ha avuto inizio in data anteriore a tale data (notifica del ricorso avvenuta il 20.6.2008; deposito presso la segreteria eseguito il successivo 18.7.2008), tanto che lo stesso controricorrente chiede accogliersi, in parte qua, il ricorso principale;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e - stante la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, preclusi a questa Corte - rinvio alla C.T.R. di Regione siciliana, in diversa composizione, affinché decida la Ric. 2020 n. 15541 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Regione Siciliana, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi