Italian court dismisses tax appeal for lack of specific reasoning on cadastral reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible regarding a taxpayer's challenge to a cadastral reclassification notice. The Regional Tax Commission had rejected the taxpayer's appeal because the notice lacked specific justification for the new class, relying instead on general market-to-cadastral value ratios. The court ruled that the taxpayer's argument contradicted established case law requiring concrete analysis of local microzone characteristics, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 335 L. 311/2004; Art. 2697 c.c.: A revision of the cadastral class is not congruently motivated if it relies exclusively on the ratio between market and cadastral value without specifying the concrete elements affecting the specific microzone.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15189-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA., VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DI PRETE GABRIELE; - intimato - avverso la sentenza n. 3848/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. u2 Ric. 2021 n. 15189 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- r.c. 15189//2019 Agenzia delle entrate C/ Di Prete Gabriele Ritenuto che: L'A(...-ienzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Gabriele Di Prete di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale, emesso ai sensi delVart. 1 comma 335 della I. 311/2004, di immobile sito in Roma, Piazza Rondanini 48, microzona 1 - centro storico- ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente per difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La CTR ha ritenuto, in base alla procedura di riclassamento effettuata come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che l'avviso di accertamento tosse genericamente motivato, in mancanza di specifica valutazione dehe caratteristiche dell'immobile in oggetto, tale da giustificare il nuovo classamento. Peraltro il riclassamento è infondato in fatto in base alla perizia di parte. Il contribuente è rimasto intimato. Corsiderato che: :1.. L'unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione e falsa pplicazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004, nonché dei principi ipenerali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e ,E-: rt. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., è inammissibile. 2. :11 ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr.
Cass., U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi (Pell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la rnicrozona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del :019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.
Nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi espressi dalla diurisprudenza di questa Corte, sopra richiamati, rilevando che "appare evidente la astrattezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sua riferibilità a qualsiasi unità immobiliare con destinazione commerciale ubicata nella microonda centro storico". Inoltre ha chiarito che "non risulta di agevole comprensione né la ratio sottostante l'avviso di accertamento - essendo equiparati immobili delle caratteristiche oggettive del tutto indifferenti - né il ragionamento svolto dalla CTP, che ha ritenuto la detta circostanza sostanzialmente ininfluente ai fini della verifica della idoneità della motivazione posta a fondamento dell'accertamento".
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M . Dichiara inammissibi