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Ordinanza — n. 25584/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific grounds regarding the specific facts of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25584/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible and the incidental appeal partially absorbed due to procedural defects. The Regional Tax Commission rejected the taxpayer's appeal because the first-instance court failed to provide specific factual reasoning for its decision, relying instead on generic statements. The court ruled that the taxpayer's arguments were insufficient because they merely repeated previous contentions without citing specific facts or documents from the contested judgment to support the cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for the appeal are not specifically indicated by reference to the specific facts and documents of the contested decision, but are instead formulated in a generic manner or by mere reference to the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific grounds requirement tax assessment appeal lack of factual reasoning procedural defect riclassificazione di terreni dezonamento attribuzione a una zona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
3, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione.
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Si rammenta che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 342 del 13/01/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9012-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FINALBA FILACCHIONE D'ALOISIO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell'avvocato ROSAMARIA NICASTRO, che la rappresenta e difende; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2799/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 09012 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- 9012/2021 Agenzia delle entrate C/ Fado di Finalba Filacchione D'Aloisio & C. Sas Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di Fado di Finalba Filacchione D'Aloisio & C. Sas. - di avviso di accertamento catastale per la ricieterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via Duilio, microzona 2- ha rigettato l'appello dell'Ufficio e l'appello incidentale della società contribuente.

La CTR, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto, in razione alla motivazione dell'avviso di accertamento, che "la motivazione risulta assolutamente generica e inidonea a sostituire l'onere motivazionale che l'orientamento della Cassazione pone a carico dell'Ufficio", tenuto conto che "nella fattispecie il contribuente ha prodotto una perizia tecnica che evidenzia fatti specifici dell'immobile che l'Ufficio anche in sede di appello non ha contestato né sui quali ha controdedotto". ordine all'appello incidentale, con il quale la società contribuente co ltesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha elevato a 3 (anziché 2) la classe catastale, ha statuito che: "invero il giudice di primo grado, pur riconoscendo di non avere elementi utilizzabili per una determinazione della rendita anche in via equitativa, ha dichiarato di non es3ere in grado di attribuire più di una classe, in aggiunta a quella già es stente, ma può limitare a riconoscere che quella oggetto di CD itestazione abbia subito un accrescimento di valore in conseguenza del fluire del tempo e dei vari di mercato che, per quanto, abbiano subito una ulteriore variazione anche negativa nell'ultimo decedessimo si è co-nunque accresciuto rispetto all'epoca della sua determinazione iniziale (d' categoria e classe catastale) posto a base , della variazione".

I, contribuente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale. Censiderato che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7, e della I. 241/1990, art. 3, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per violazione del disposto di cui all'art. 360—bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; 29988 del 2019 in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenzia le.

3. La CTR si è attenuta ai principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, ritenendo che "la motivazione risulta assolutamente generica e inidonea a sostituire l'onere motivazionale che l'orientamento della Cassazione pone a carico dell'Ufficio".4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente ripropone le eccezioni proposte in appello e non esaminate perché assorbite, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per aver la CTR implicitamente rigettato l'eccezione sull'illegittimità dell'avviso di rettifica catastale per assoluta carenza di prova, in violazione a quanto disposto dall'art. 2697 5.1 Il motivo va dichiarato assorbito.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L. 652/1939, del DPR 1142/1949, del D.M. 2.8.1969, in relazione all'art. 360, primo comma n.3 c.p.c., per aver la sentenza di primo grado attribuito all'immobile la classe pari a 3 in sostituzione di quella originaria pari a 2. 6.1. Il motivo è inammissibile. 6.2. Si rammenta che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze cii fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass n. 342 del 13/01/2021)..

6. Nel caso di specie, la società contribuente si è limitata a riproporre la censura svolta nel ricorso introduttivo e in sede di appello, senza alcun tipo di riferimento alla sentenza impugnata.7. Conclusivamente va dichiarato inammissibile il ricorso principale, dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese vanno compensate, in ragione della reciproca soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso principale; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale e assorbito il primo motivo del ricorso incidentale. Le spese sono compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que