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Ordinanza — n. 25582/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax assessment became final and unappealable after statutory deadlines expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25582/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sergio Cervellera's appeal against the Regional Tax Commission's rejection inadmissible. The Regional Commission ruled that the original tax assessment for 2008 became final because the taxpayer failed to appeal the provincial decision within the legal time limit. The court upheld this, stating that once a tax act becomes definitive, it cannot be re-litigated through ordinary means, rendering the current appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 324 c.p.c.; Art. 12, comma 7, L. 212/2000: Once a tax assessment becomes final and unappealable due to the expiration of statutory deadlines, it acquires the force of res judicata, precluding any new ordinary appeals or challenges to the underlying administrative act.

Parole chiave

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tax assessment finality res judicata tax law statutory appeal deadlines procedural inadmissibility fiscal judgment debt dichiarazione fiscale tardiva procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
L'art. 324 c.p.c. dispone che "si intende passata in giudicato la sen- tenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n.
Art. 12, comma 7, L. 212/2000
Col primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell art. 12, comma 7, della L.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
212/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3.
Art. 24 della Costituzione
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- san-ento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b
art. 324 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437
Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093
14437), e npri si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28954-2020 proposto da: CERVELLERA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BURSI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 374/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 28954 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.G,N. 28954/2020 Cervellera Sergio c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che Sergio Cervellera ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. dell'Emilia Romagna, che su impugnazione da parte dello stesso av- verso l'avviso di accertamento riguardante la posizione fiscale relativa all'anno 2008, rigettava l'appello del contribuente. La CTR ha ritenuto che" la sentenza che conobbe sull'originario avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Modena n. 721.01.2014 depositata il 30 ottobre 2014- fu impugnata da parte soc- combente con notifica recante la data del 10.4.2017, ben oltre il ter- mine concesso dalla legge per impugnare.

Ne conseguì la definitività deli'atto impugnato, non più impugnabile per decorso dei termini. Per- tanto non può che ribadire l'assunto dei primi giudici rilevando l'inam- missibilità del ricorso proposto contro un titolo definitivo e non più gra- n,,ab le con mezzi ordinari". L'Ufficio si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita memo- ria, insistendo nella violazione del contraddittorio che ha reso illegit- timo l'intero procedimento sanzionatorio e chiedendo un rinvio alla pubblica udienza. Considerato che 1. Va preliminarmente disattesa la richiesta, contenuta nella memoria, di rimessione della causa alla pubblica udienza, vertendo la causa su que- stioni sulle quali vi è una consolidata giurisprudenza di questa Corte.

In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il coilegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da app icare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e npri si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).

2. Col primo e unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell art. 12, comma 7, della L. 212/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3. In particolare nullità dell'intero procedimento perchè l'avviso di accertamento è stato notificato prima della scadenza del ter- mine previsto dal medesimo art. 12 L. 212/2000 e violazione dell'art.24 della Costituzione.

3. Il motivo è inammissibile.

4. La sentenza sull'impugnazione dell'avviso di accertamento si è resa de- finitiva, con conseguente passaggio in giudicato che non consente, per- tanto, la proposizione di un nuovo ricorso su un atto resosi definitivo. L'art. 324 c.p.c. dispone che "si intende passata in giudicato la sen- tenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 dell'art. 395". Nel caso di specie, la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Modena n. 721.01.2014 è stata depositata il 30 ottobre 2014, e si è resa definitiva: ne discende che ciò ha reso definitivo l'avviso di accer- tamento oggetto dell'impugnazione, che non può essere reiterata- mente impugnato per un motivo che era stato già vagliato e disatteso con pronunziata decisione.

La possibilità di rilevare d'ufficio la violazione del contraddittorio pre- suppone infatti la non definitività dell'atto impositivo. Ne consegue che la CTR ha correttamente statuito, laddove ha ribadito 'l'assunto dei primi giudici rilevando l'inammissibilità del ricorso pro- posto contro un titolo definitivo e non più gravabile con mezzi ordinari". Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 oltre spese prenotate a debto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- san-ento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b