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Ordinanza — n. 25537/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation due to inadmissible novelty of legal argument regarding transaction nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25537/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Mario Turaglio's appeal for revocation inadmissible against a prior cassation order. The court held that the appellant's new argument regarding the legal nature of a 2004 document as a transaction was not raised in previous proceedings. Consequently, the court ruled that this novel legal issue violated procedural rules limiting the introduction of new grounds in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, commi 1 e 2 c.p.c.; Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.: Novel legal arguments not previously discussed in lower courts are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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appeal for revocation novelty of legal argument cassation inadmissibility transaction legal nature procedural exhaustion ritiro della domanda di revisione revoca del brevetto cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Art. 380-bis, commi 1 e 2 c.p.c.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Sussistono le condizioni per dare atto – ai s ensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. 115 del 2002
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
art. 1970 c.c
1448, 1965 e 1970 c.c.», per avere la Corte di Torino erroneamente ritenuto che il rogito di compravendita non fosse parte integrante e clausola di una transazione, così violando il divieto di impugnazione per lesione di una transazione ex art. 1970 c.c.), l’ordinanza n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021, n. 16439
Cass. Sez. 2, 02/08/2019, n. 20856
Cass. Sez. 6, 17/05/2018, n. 12046
20856 ; Cass. Sez. 6, 17/05/2018, n. 12046; Cass.
Cass. Sez. L, 04/11/2015, n. 22520
12046; Cass. Sez. L, 04/11/2015, n. 22520; Cass.
Cass. Sez. L, 14/11/2014, n. 24334
22520; Cass. Sez. L, 14/11/2014, n. 24334).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2283-2022 proposto da: TURAGLIO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 2, presso lo studio degli avvocati ROSA ANNA RENATA MATTIA e GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresentano e difendono, unitamente all’avvocato VALERIO AIRAUDO; -ricorrente - contro PASCHETTO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO JORIO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMEDEO ROSBOCH; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 18009/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Mario Turaglio ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza 23/06/2021, n. 18009/2021 della Corte di cassazione. Marco Paschetto resiste con controricorso. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Le parti hanno presentato memorie.

L’ordinanza 23/06/2021, n. 18009/2021 dichiarò inammissibile il ricorso per cassazione di Mario Turaglio contro la sentenza n. 795/2016 della Corte d’appello di Torino, che aveva dichiarato la rescissione per lesione del contratto inter partesdel 4 giugno 2016. A pagina 5, l’ordinanza della Corte di cassazione affermava che, secondo i giudici di appello, era “pacifico sia che la procedura esecutiva immobiliare si fosse conclusa con una transazione, sia che le parti avessero stipulato un preliminare di compravendita, avente a oggetto la casa di abitazione dell'appellante”.

Di seguito, pronunciando sul primo e sul secondo motivo del ricorso per cassazione (1: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1448 c.c.», per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il rogito di compravendita del 4.6.2004 fosse slegato dalla transazione stipulata con scrittura privata del 2.2.2004; 2: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1448, 1965 e 1970 c.c.», per avere la Corte di Torino erroneamente ritenuto che il rogito di compravendita non fosse parte integrante e clausola di una transazione, così violando il divieto di impugnazione per lesione di una transazione ex art. 1970 c.c.), l’ordinanza n. 18009/2021 affermava:

“(…) va rilevata l'assoluta novità dell'argomentazione giuridica e del motivo di impugnazione, mai fatto valere nei precedenti gradi di giudizio, rilevandone l'inammissibilità. Infatti, nel giudizio, non risulta esser mai stato argomento di discussione la natura giuridica di transazione della scrittura del 2.2.2004, né dell'atto notarile del 4.6.2004; e mai è stata eccepita la non rescindibilità dell'atto notarile suddetto in quanto avente natura giuridica di transazione. Del resto, la Corte d'Appello non affrontava minimamente la questione, ritenendo pacifico e documentale che le parti avessero stipulato un preliminare di compravendita avente a oggetto la casa di abitazione del Paschetto, cui seguiva il contratto definitivo del 4.6.2004.

Laddove, peraltro, la Corte territoriale qualificava il preliminare quale patto commissorio mascherato”. Il ricorso per revocazione proposto da Mario Turaglio ravvisa in ciò l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa l’ordinanza 23/06/2021, n. 18009/2021: per la Corte d’appello di Torino era pacifico che la procedura esecutiva si era conclusa con una transazione, e così aveva già inteso la sentenza di primo grado. Va allora riaffermato che l'impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.

L'errore di fatto ipotizzato dal ricorrente per revocazione, dunque, non risulta affatto conimmediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, ed in ogni caso si rivela essere non essenziale né decisivo, nel senso che, pur in sua assenza, la decisione non sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6 - 2 , 10/06/2021 , n. 16439; Cass. Sez. 2 , 02/08/2019 , n. 20856 ; Cass. Sez. 6, 17/05/2018, n. 12046; Cass. Sez. L, 04/11/2015, n. 22520; Cass. Sez. L, 14/11/2014, n. 24334). L’ordinanza n. 18009/2021 non ha posto in dubbio la natura giuridica di transazione della scrittura del 2 febbraio 2004 (al riguardo ha piuttosto chiarito che tale natura non risultava “esser mai stato argomento di discussione”).

Il ricorrente per revocazione afferma, in sostanza, che l’ordinanza revocanda non si sarebbe “accorta” che la natura transattiva della scrittura del 2 febbraio 2004 era stata data per pacifica nella sentenza della Corte d’appello. È vero, invece, che la Corte di cassazione ritenne tale natura talmente pacifica da definirla non oggetto di discussione tra le parti e perciò neppure suscettibile di diversa valutazione da parte del giudice. Quello su cui si è fondata la ratio decidendi della pronuncia di cassazione in ordine alle prime due censure è stato la inammissibile novità della questione correlata all’art. 1970 c.c., in base al quale la transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

Secondo la Corte di cassazione tale questione di diritto, implicante altresì accertamenti di fatto, non era stata posta nei pregressi gradi di merito e non poteva essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità. Osserva altrimenti il ricorrente in memoria che “se, invece, si dovesse ritenere che la Corte di Cassazione non aveva posto in dubbio la natura giuridica di transazione del più volte citato preliminare 2.2.2004, ci si troverebbe veramente di fronte ad un errore di giudizio …, perché la Corte non avrebbe potuto dichiarare la novità della questione sollevata con il primo motivo di ricorso, sopra sintetizzato e dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione della sentenza di secondo grado per il primo motivo di impugnazione”.

La deduzione difensiva è comunque priva di pregio, in quanto la ritenuta natura transattiva della convenzione non comportava certo il venir meno del limite di deducibilità nel giudizio di cassazione di nuove questioni di diritto. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione. Sussistono le condizioni per dare atto – ai s ensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovu