Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25536/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against custody fee calculation, rejecting equitable criteria in favor of statutory tariff rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25536/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the calculation of custody fees for seized goods, while dismissing the second ground. The lower court had increased the fee by applying an equitable assessment method, which the appellant argued violated specific statutory provisions. The Court ruled that when no local customs exist, the judge must apply the tariff rules by analogy rather than using equitable criteria for non-intellectual professions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 58, comma 2 D.P.R. n. 115/2002; Art. 5 D.M. n. 265/2006: In the liquidation of custody fees for seized goods not covered by specific tariff tables, if local customs are absent, the judge must apply the tariff discipline by analogy based on physical similarity, excluding the equitable criteria of Art. 2233 c.c. for non-intellectual professions.

Parole chiave

Generato dall'IA
custody fees seized goods equitable assessment statutory tariffs analogy application criminal procedure fee determination indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58, comma 2 D.P.R. n. 115/2002
265 del 2006, fare riferimento agli usi locali, come previsto dall’art. 58 del D.P.R.
Art. 5 D.M. n. 265/2006
115 del 2002 e quindi non fosse possibile determinare l’indennità sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ma occorresse, in forza dell’art. 5 del D.M.
Art. 2233, comma 1 c.c.
115 del 2002, e, in mancanza di usi locali, ai criteri di cui all’art. 2233, secondo comma, c.c., e dunque all’importanza dell’opera svolta dal custode.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
art. 2233 c.c
115 del 2002, e, in mancanza di usi locali, ai criteri di cui all’art. 2233, secondo comma, c.c., e dunque all’importanza dell’opera svolta dal custode.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1205 del 21/01/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24012-2020 proposto da: GROUP GIRARDI SERVICE DI ANTIGNANO ANTONIO CO S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. GABRIELE FORESTE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE NAPOLI e ANGELINO ANTIMO -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione proposta da Girardi Group Service di Antignano Antonio Co. S.a.s. avverso il provvedimento con il quale era stata liquidata la somma di € 2.554,80 per l’attività di custodia di alcuni beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, rideterminando il compenso nel maggior importo di € 23.920,00. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Girardi Group Service di Antignano Antonio Co. S.a.s., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 17.3.2022 ed in quella sede rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 13806/2022, per consentire alla parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Eseguito l’incombente, il ricorso è stato nuovamente chiamato all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo e assorbimento degli altri due. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione proposta da Girardi Group Service di Antignano Antonio Co. S.a.s. avverso il provvedimento con il quale era stata liquidata la somma di € 2.554,80 per l’attività di custodia di alcuni beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, rideterminando il compenso nel maggior importo di€ 23.920,00. Il giudice dell’opposizione, in particolare, ha ritenuto che per la determinazione del compenso del custode, a seguito dell’emanazione del D.M. n. 265 del 2006, non fosse più applicabile la disciplina transitoria prevista dall’art. 276 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quindi non fosse possibile determinare l’indennità sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, ma occorresse, in forza dell’art. 5 del D.M. n. 265 del 2006, fare riferimento agli usi locali, come previsto dall’art. 58 del D.P.R. n. 115 del 2002, e, in mancanza di usi locali, ai criteri di cui all’art. 2233, secondo comma, c.c., e dunque all’importanza dell’opera svolta dal custode.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Girardi Group Service di Antignano Antonio Co. S.a.s., affidandosi a due motivi (all’iniziale indicazione di tre doglianze, in apertura del ricorso, fa infatti seguito l’esposizione di soli due motivi di censura). Con il primo di essi, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 115 del 2002, 5 del D.M. n. 265 del 2006 e 2233 c.c., nella parte in cui il giudice di merito ha determinato il compenso facendo riferimento al criterio dell’equità, estraneo alla previsione di cui al secondo comma dell’art. 58, sopra richiamato.

La censura è fondata, alla luce del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali” (Cass.

Sez.2, Ordinanza n. 1205 del 21/01/2020, Rv. 656843, con la quale questa Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva determinato il compenso per la custodia di un container applicando in via analogica, una volta accertata l'insussistenza di un uso locale cui fare riferimento, la disciplina dettata dall'art. 1 del D. M n. 265 per il compenso dovuto per la custodia di autoveicoli e natanti). L’art. 58, secondo comma, del D.P.R. n. 115 del 2002, infatti, stabilisce che “L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali” e non fa dunque alcun riferimento né all’art. 2233 c.c., né al criterio equitativo previsto dal secondo comma di detta disposizione.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale la società ricorrente contesta il criterio in concreto utilizzato dal Tribunale per l’apprezzamento dei costi della custodia”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La decisione impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la fattispecie, determinando il compenso da riconoscere al custode in applicazione del criterio indicato in motivazione.

PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli,