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Ordinanza — n. 25534/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the lower court's decision did not address the specific ground of appeal regarding the client's right to fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25534/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's decision focused on the lack of proof regarding the client's trusted lawyer's qualification, rather than the appellant's specific argument about fee entitlement. The appellant argued that fees should be paid for the high court representation alone, claiming the lower court erred by ignoring the mandate under Article 97 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that since the lower court's reasoning did not confront the specific ratio decidendi of the contested order, the appeal lacked the necessary legal basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 97 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the single ground of appeal does not confront the ratio decidendi of the lower court's decision, even if it raises a distinct legal issue regarding professional fees.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi defender d'ufficio Criminal Procedure Code fee liquidation Cassation review procedural defect indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 97 c.p.p.
Secondo il ricorrente, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il conferimento del mandato ai sensi dell’art. 97, primo comma, c.p.p.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 97 c.p
Secondo il ricorrente, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il conferimento del mandato ai sensi dell’art. 97, primo comma, c.p.p.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28563-2021 proposto da: PUCCIO FRANCESCO ANTONIO, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato nel suo studio in ROMA, VIA PIAN DI SCO n. 68-A -ricorrente - nonchè contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione proposta da Puccio Francesco Antonio avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione del compenso per l’attività professionale prestata, quale difensore d’ufficio di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio svoltosi innanzi la Corte di Cassazione, sul presupposto che l’imputato risultava già assistito da difensore di fiducia. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Puccio Francesco Antonio, affidandosi ad un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria di costituzione ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione proposta da Puccio Francesco Antonio avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione del compenso per l’attività professionale prestata, qualedifensore d’ufficio di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio svoltosi innanzi la Corte di Cassazione, sul presupposto che l’imputato risultava già assistito da difensore di fiducia.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Puccio Francesco Antonio, affidandosi ad un motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria di costituzione ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza. Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata, rappresentando che la sua richiesta era relativa al compenso per l’attività espletata quale difensore d’ufficio dell’imputato nel giudizio di legittimità, e non anche nel giudizio di merito, nel corso del quale il soggetto era stato assistito da un difensore di fiducia non abilitato al patrocinio innanzi le magistrature superiori.

Secondo il ricorrente, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il conferimento del mandato ai sensi dell’art. 97, primo comma, c.p.p. e riconoscere il diritto al compenso. La censura è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Palermo, dopo aver osservato che “l’opposizione si fonda sul rilievo che il difensore di fiducia di Inofogha Nosa non sarebbe abilitato all’esercizio della professione forense dinanzi alla Corte di Cassazione; ciò che avrebbe giustificato l’attività difensiva dell’odierno ricorrente, quale difensore d’ufficio” (così a fine pag. 1, inizio pag. 2 di ordinanza), ha rigettato l’impugnazione “considerato che l’opponente, sul quale ricadeva l’onere probatorio, non ha dimostrato che il difensore di fiducia nominato dall’'imputato – di cui non è stato indicato il nome – non fosse abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; di talché è rimasto indimostrato il presupposto di fatto su cui si fonda il ricorso” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).

Il ricorrente sostiene di avere diritto al compenso per il solo fatto di aver ricevuto l’incarico di difensore d’ufficio nel giudizio innanzi la Corte di Cassazione, ma non supera il decisivo rilievo del mancato conseguimento della prova del fatto storico che costituisce il presupposto necessario per la configurabilità di un incarico ai sensi dell’art. 97 c.p.p., ovverosia che l’imputato fosse privo di difensore di fiducia abilitato a difenderlo dinanzi le magistrature superiori”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al motivo di ricorso, del quale essa è meramente riproduttiva. Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stes