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Ordinanza — n. 25531/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within the mandatory time limit under CPC Art. 369. The court declares the appeal inadmissible and orders the appellant to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25531/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the strict deadline mandated by Article 369 of the Code of Civil Procedure. The appellant, Sofo Francesco, sought to overturn a Milan court judgment against the City of Milan but missed the statutory filing period. Consequently, the court rejected the request for cassation and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Failure to deposit the appeal within the peremptory time limit prescribed by the first paragraph of Article 369 of the Code of Civil Procedure renders the appeal inadmissible and precludes its examination on merits.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure peremptory time limit inadmissible appeal cassation procedure statutory deadline improcedibility litigation costs tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 369, first paragraph, c.p.c.
Il ricorso non risulta depositato nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 380-bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso.
art. 369 c.p
Il Collegio condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019
646817; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv.
Cass. Sez. 6 –3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013
654920; Cass. Sez. 6 –3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22381-2021 proposto da: SOFO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avv. PIETRO GORGOGLIONE e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente non costituita - contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO n. 15, presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONELLO MANDARANO, PAOLA MARIA CECCOLI e MARIA GIULIA SCHIAVELLI -controricorrente - avverso la sentenza n. 6082/2020 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Sofo Francesco ricorre per la cassazione della sentenza n. 2082/2020 del Tribunale di Milano. Il ricorso non risulta depositato nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c. Resiste con controricorso, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Milano. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso. Il Collegio condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità (Cass.

Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 –3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358). Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 610, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camer