Cassation court annuls suspension order under Art. 295 CPC for pending non-final appeal, mandating suspension under Art. 337 instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a Milan Tribunal order suspending a lawsuit due to a pending appeal. The Tribunal suspended proceedings under Article 295 of the Civil Procedure Code because a related case involving a condominium and a developer was pending in second instance. The Court ruled this legal basis was incorrect, stating that suspensions for non-final judgments must strictly follow Article 337, Paragraph 2, and annulled the order to remand the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295, cod. proc. civ.; Art. 337, cod. proc. civ.: When a prejudicial judgment is not yet final, suspension of the main proceedings is permissible only under Article 337, Paragraph 2; an order issued under Article 295 for such circumstances is illegal and must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29468-2021 proposto da: OTTICA REDAELLI SRL 09539620154, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ANTONIA POGGI, STEFANO ZAMPONI; -ricorrente - nonchè contro PROGETTO BICOCCA LA PIAZZA SRL IN LIQUIDAZIONE 10198040155; -intimati - nonchè contro SUPERCONDOMINIO RESIDENZE LA PIAZZA DI MILANO PIAZZA DELLA TRIVULZIANA 97426080152ls, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA GIANNONI, MARCO MARIO ETTORE LORO; -resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE in persona del Dott. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, con le conseguenze di legge. ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Milano sospese, ai sensi dell’art. 295, cod. proc. civ., il giudizio, intentato da Ottica Radaelli s.r.l. nei confronti del Super-condominio Residenze La Piazza. Nel 2015 il Condominio aveva citato in giudizio Progetto Bicocca La Piazza, poi in liquidazione, lamentando il non funzionamento di due scale mobili di proprietà condominiale.
Nel 2018 Ottica Radaelli citò il Condominio perché fosse condannato la ripristino delle scale in parola e a risarcire il danno procurato (calo delle vendite). Il Condomino chiamava in giudizio Progetto Bicocca chiedendo di essere manlevato. La causa tra il Condomino e Progetto Bicocca si concluse, con sentenza del 2109, con il rigetto della domanda afferente le scale mobili e la sentenza venne impugnata dal Condominio. Il Tribunale di Milano, sul presupposto che occorresse attendere l’esito della causa pendente in appello tra il Condomino e Progetto Bicocca, sospese ai sensi dell’art. 295 cod. proc.civ., il diverso giudizio, pendente in primo grado, tra Ottica Radaelli e il Condominio.
Avverso la statuizione in parola ricorre Ottica Radaelli mediante istanza di regolamento di competenza, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., lamentando che la causa assunta come pregiudicante non pendeva fra le stesse parti di quella affermata pregiudicata e, inoltre, che le due cause versavano in gradi diversi. Il ricorso è fondato. In primo luogo va osservato che, secondo la consolidata e condivisa opinione di questa Corte, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295, cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2 (Sez. 6, n. 13823, 7//2016, Rv. 640357; n. 798/2015, Rv. 634272).
Si è, inoltre, condivisamente chiarito (Sez. 1, n. 13823/2016) che in sede di regolamento di competenza avverso un'ordinanza di sospensione resa ai sensi dell'art. 337 comma II cod. proc. civ., il sindacato esercitabile dalla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. Sez.6-3 n.16142/15) ,con la conseguenza che ove il giudice abbia fatto, come nel caso al vaglio, esclusivo riferimento, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, alla esistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso stretto tra la decisione delle domande proposte dinanzi a sé e la precedente decisione gravata di appello, ed alla conseguente idoneità di questa seconda sentenza a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, nel giudizio dinanzi a sé , si limita ad esprimere giudizio motivazionale in relazione all'esercizio del diverso potere di sospensione necessaria previsto dall'art.295 cod. proc. civ. , perciò stesso violando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui[sent. n. 20407/2015], qualora tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell'art.337 comma secondo cod. proc. civ., sì che, ove il giudice disponga la sospensione del processo per le ragioni previste dall'art.295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è per ciò solo illegittimo e deve dunque essere annullato, restando al giudice del merito di tornare a valutare se la sospensione possa essere ordinata in applicazione dell'art. 337 comma secondo (cfr. tra molte:
S.U. n.10027/12; Sez.6-3 n.375/13; n.13035/13) . Infine, come correttamente evidenziato dal P.G., il Tribunale ha ipotizzato una pregiudizialità che potrebbe reputarsi sussistere solo limitatamente alla domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti di Progetto Bicocca. L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e il processo rinviato per la prosecuzione al Giudice del merito. Spese al merito
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Milano, in persona di altro magist