Cassation Court dismisses appeal for material error correction as error originated from lower appellate court, not Cassation itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a request for material error correction against a Cassation ruling that had previously rejected an appeal. The core issue was that the appellant alleged the Cassation Court perpetuated an omission by the Court of Appeal regarding a real estate asset in the division. The Court declared the request inadmissible because the alleged error was committed by the lower appellate court, not by the Cassation Court itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The request for correction of material error is inadmissible when the alleged error was committed by a lower court rather than the Court of Cassation, which merely absorbed the incidental appeal without committing the substantive error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21539-2021 proposto da: SANITA’ DI TOPPI LELIO, domiciliato in ROMA, VIA CARLO DENINA n. 50, nello studio dell’avv. MASSIMO IANNI FICORILLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti GERMANO NUZZO e ROBERTA DI MICHELANGELO -ricorrente - contro VITA ELENA, VITA ANNA, VITA EDOARDO e VITA LORENZO -intimati - avverso la sentenza n. 20259/2014 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 25/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Sanità Di Toppi Lelio propone ricorso per la correzione di errore materiale, lamentando che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20259/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Vita Elena, Anna, Edoardo e Lorenzo avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 729/2007, abbia perpetrato l’errore commesso dal giudice di seconde cure, il quale aveva omesso di comprendere in una delle quote divisionali un cespite immobiliare oggetto della divisione.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento di correzione. La parte istante ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità, o in subordine di inammissibilità, del ricorso. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità, poiché l’eventuale errore non è stato commesso dalla Corte di Cassazione, la quale si è limitata a rigettare il ricorso principale dichiarando assorbito l’incidentale, ma semmai dalla Corte di Appello.
L’odierna istanza, dunque, non mira alla correzione di un errore materiale proprio della decisione di questa Corte, bensì all’integrazione della statuizione di merito resa dalla Corte distrettuale all’esito del relativo giudizio. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, trattandosi di giudizio introdotto nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera