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Ordinanza — n. 25528/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to file within the mandatory statutory time limit under CPC Art. 369.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25528/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Association failed to file it within the strict deadline mandated by Article 369 of the Code of Civil Procedure. The Ministry of Economy and Finance opposed the appeal, arguing the procedural defect rendered the case untimely. Consequently, the Court dismissed the request and ordered the Association to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The failure to deposit an appeal within the mandatory time limit prescribed by Article 369 of the Code of Civil Procedure renders the appeal inadmissible and subject to dismissal.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure statutory time limit improcedibility Cassation appeal missed deadline preclusione per tardività ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il Collegio condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità (Cass.
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380 - bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso.
art. 369 c.p
Il Collegio condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019
646817; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv.
Cass. Sez. 6 –3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013
654920; Cass. Sez. 6 –3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21308-2021 proposto da: ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. GIORGIO CANESI -ricorrente non costituita - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 460/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Associazione Culturale Minerva ricorre per la cassazione della sentenza n. 460/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia. Il ricorso non risulta depositato nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c. Resiste con controricorso, ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell’Economia e Finanze. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso. Il Collegio condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità (Cass.

Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 –3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358). Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Cam