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Ordinanza — n. 25527/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal of defense fee liquidation due to interlocutory nature of lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25527/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense lawyer's claim that the lower court erred in dismissing the fee liquidation request. The lawyer argued the debt recovery procedure was futile because the debtor lacked assets, but the court found the contested decision was interlocutory rather than final. Consequently, the lawyer was required to initiate a new debt recovery action instead of challenging the procedural status of the existing ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 116 DPR 115/2002: An appeal against an interlocutory ruling regarding defense fee liquidation is inadmissible if the lawyer fails to demonstrate why the ruling should be treated as final or if the grounds for inadmissibility do not address the specific procedural nature of the contested decision.

Parole chiave

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defense fee liquidation interlocutory ruling debt recovery procedure inadmissible appeal procedural prerequisites contestazione della realizzazione opposizione al precetto esecutivo opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 116 DPR 115/2002
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014
Cass. Civ., n. 5859 del 2002
II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002); - ai sensi dell’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25588/2021 R.G. proposto da: CHIANESE ENRICO, rappresentato e difeso da s é medesimo (CHNNRC78L20H501D); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE ROMA n. 60832/2019 depositata il05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che: - il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27.6.2021, dichiarò inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di rigetto dell’istanza di liquidazione degli onorari dell’Avv. Enrico Chianese per la difesa d’ufficio svolta in un procedimento penale, in quanto il difensore non aveva esperito la procedura per il recupero del credito; - l’Avv. Chianese espose di aver depositato una prima istanza di liquidazione, che era stata rigettata perché l’ufficiale giudiziario non aveva provveduto all’accesso presso l’abitazione del debitore per mancanza di mezzi; - con la se conda richiesta, il difensore d’ufficio aveva prodotto attestazione circa l’assenza di beni mobili ed immobili di proprietà dell’assistito; - il Tribunale ritenne che il provvedimento di rigetto avesse natura interlocutoria e non decisoria,sicché il difens ore avrebbe dovuto riprendere l’attività di recupero del credito: - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv.

Enrico Chianese sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia ; - il Relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 DPR 115/2002, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché il giudice dell’opposizione non avrebbe esaminato la documentazione integrativa, prodotta unitamente alle due istanze di liquidazione, da cui risulterebbe che il debitore non era titolare di beni mobili ed immobili; attesa l’infruttuoso esperimento del recupero dei crediti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’istanza di liquidazione del difensore; - il motivo è inammissibile; - esso non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in quanto non censura la ritenuta natura interlocutoria del provvedimentoe non illustra le ragioni per l e quali il provvedimento avrebbe carattere decisorio e non sarebbe un provvedimento “allo stato degli atti”; - il ricorrente non critica l’affermazione del Tribunale secondo cui l’opposizione era inammissibile perché il provvedimento del Giudice di Pace non aveva contenuto decisorio di modo che il ricorrente avrebbe dovuto presentare un’ulteriore istanza contenente la documentazione mancante; - la censura, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omesso esame dei documenti, attiene, invece, alla sussistenza dei presupposti relativi alla prova dell’infruttuoso esperimento del recupero del credito, sul quale non è fondata la decisione del giudice dell’opposizione; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - l e spese seguono la soccomben za e vanno liquidate in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez.

II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002); - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1000,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Cons