Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and double conformity issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the property possession dispute. The court found the appeal lacked specificity regarding the opponent's defense on possession and violated the double conformity rule by citing facts already decided below. Consequently, the lower court's finding that the Bergamasco family possessed the land was left undisturbed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Appeals are inadmissible if they cite facts already decided by lower courts (double conformity) or fail to specify the exact grounds of the opponent's defense regarding contested facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31906-2021 proposto da: NITTOLO LUCIO (NTLLCU55T13E214S), elettivamente domiciliato in AVELLINO, VIA VASTO N. 22 , presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BARRACANO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - nonchè contro BERGAMASCO MARCO BRGLNS45P15E214B, BERGAMASCO ERMELINDO BRGRLN75R20, BERGAMASCO ALFONSO BRGLNS45P15E214B; -intimati - avverso la sentenza n. 1817/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2021; Ric. 2021n. 31906sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:
1. Lucio Nittoloha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli di conferma della sentenza del Tribunale di Avellino, che ha acco lto l’ azione di reintegrazione nel possesso di un fondo in Altavilla, e contestualmente ha respin to la domanda riconvenzionale di reintegrazione nel possesso del medesimo fondo avanzata dall’odierno ricorrente.
2. Marco Bergamasco, Ermelindo Bergamasco e Alfo nso Bergamascosono rimasti intimati;
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidatoa tre motivi. Con il primo si denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1140 e 1146 co. 2 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c..
Il Nittolo lamenta che Bergamasco Marco siè affe rmato proprietario del fondo, senza però provare l’esercizio da parte sua del possesso inteso quale potere di fatto, essendosi limitato a dedurre e a provare per testi solamente l’esercizio del possesso da parte della sua dante causa, dalla quale aveva acquistato la proprietà. Ric. 2021n. 31906sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- Con il secondo motivo, nel contestare l’apprezzamento delle prove testimoniali da parte del giudice di merito, il Nittolo denuncia omesso esame di fatti decisivi in violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., nonché “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in riferimento all’art. 246 c.p.c.
Obliterazione di prove decisive”. Con il terzo motivo, il ricorrente, nel lamentare che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare confessato da parte sua lo spoglio, denuncia falsa applicazione dell’art. 1168 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché “elementi di fatto trascurati in relazione all’art. 360 c. 1 n 5 Motivazione apparente, illogica, illegittima”.
3. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: I tre motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, sono innanzitutto inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. le censure formulate in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.. Il ricorso è poi inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riportato il complessivo tenore delle difese del Bergamasco in merito all’esercizio del possesso, né il tenore delle deposizioni rese dai testi dedotti dall’intimato, da cui la Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento circa l’esercizio del possesso da parte del Bergamasco, così precludendo a questa Corte ogni valutazione in proposito (cfr.
Cass. Sentenza n. 4405 del 28.02.2006, Rv 589975). Dall’unico passo delle difese dell’intimato riportate nel corpo del ricorso (pagg. 4-5), risulta peraltro che egli si sia affermato possessore materiale del fondo. Si intende poi dare continuità al principio Ric. 2021n. 31906sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la valutazione della prova testimoniale e il giudizio sulla attendibilità dei testi, e sulla rilevanza probatoria delle singole deposizioni, si risolvono in apprezzamenti di fatto, che sfuggono al sindacato di legittimità (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02.08.2016, Rv 641328). Ove poi si afferma la mancanza di animus spoliandi, ovvero la mancata considerazione da parte della Corte territoriale del complessivo materiale probatorio, il ricorso introduce questioni di fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nell a richiesta di accoglimento del ricorso. Dalla suddetta memoria non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza. Il ricorrente insiste nel ritenere che nel giudizio di merito la controparte non ha provato il suo possessodel fondo sul quale sarebbe avvenuto lo spoglio. Deve ripetersi che sulla base dell’istruttoriaespletata, sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto provato il possesso del fondo in capo al Bergamasco. Il suddetto accertamento di merito è sottratto al sindacato di questa Corte salvo l’omesso esame di un fatto decisivo. Tale motivo di ricorso, peraltro, nella specie è precluso dalla c.d. “doppia conforme”ex art. 348 ter c.p.c. .
4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.
5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. Ric. 2021n. 31906sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -5-
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a