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Ordinanza — n. 25524/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific request and implicit rejection of offensive expressions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25524/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant argued that the appellate court failed to address a specific request for the removal of offensive language and misqualified the legal facts regarding a verbal contract. The court ruled that no specific request for cancellation existed in the judgment's header and that the failure to explicitly address offensive remarks constituted an implicit rejection within the decision's overall context.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.; Art. 89 c.p.c.: An appeal based on the omission of a specific request for the removal of offensive expressions is inadmissible if the lower court's decision implicitly rejects such expressions, and a separate request must be formally transcribed in the judgment's header to be considered.

Parole chiave

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inadmissibility appeal omitted specific request offensive expressions removal implicit rejection judgment procedural requirements controversie patrimoniali ipoteca legale del venditore aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
3 c.p.c., si deduce “violazione di legge ex art. 360 c.p.c. n.
Art. 96 c.p.c.
16056 del 2 agosto 2016); che il secondo motivo si palesa inammissibile; che, da un lato, nessuna specifica domanda ex art. 96 c.p.c.
Art. 89 c.p.c.
e che fosse ordinata la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.p.c., risultando l’atto di controparte evidentemente “scorretto” dal punto di vista deontologico; che il primo motivoè inammissibile, ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
3 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia– errata qualificazione della fattispecie giuridica - Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 1376 c.c.; art.
art. 378 c.p
art. 360 c.p
3 c.p.c., si deduce “violazione di legge ex art. 360 c.p.c.
art. 1376 c.c
3 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia– errata qualificazione della fattispecie giuridica - Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 1376 c.c.; art.
art. 2721 c.c
1376 c.c.; art. 2721 c.c.; art.
art. 96 c.p
16056 del 2 agosto 2016); che il secondo motivo si palesa inammissibile; che, da un lato, nessuna specifica domanda ex art. 96 c.p.c.
art. 89 c.p
e che fosse ordinata la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.p.c., risultando l’atto di controparte evidentemente “scorretto” dal punto di vista deontologico; che il primo motivoè inammissibile, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21127 dell'8 agosto 2019
Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che il secondo motivo si palesa inammissibile; che, da un lato, nessuna specifica domanda ex art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27049-2021 proposto da: DI PANCRAZIO PALMARINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONIA TERZILLI; -ricorrente - contro DITTA DI PANCRAZIO CARLO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ANTONIETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 986/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Palmarino Di Pancrazio propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di L’Aquila che aveva accolto il gravame della ditta Di Pancrazio Carlo contro la decisione del Tribunale di Teramo. Quest’ultimo aveva respinto la domanda di pagamento del prezzo di un aratro meccanico, che la ditta asseriva di aver venduto a controparte; che la Corte abruzzese, dopo aver ricordato che in altro giudizio – originariamente incoato dalla ditta Di Pancrazio contro Pancrazio Di Pancrazio (padre dell’odierno ricorrente) –il Palmarino Di Pancrazio aveva dichiarato, come testimone, di aver trattato l’acquisto per sé stesso, tanto che quel processo si era concluso con il rigetto della domanda, considerava determinante la valenza confessoria delle dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente, oltre all’intervenuta consegna delbene nel 2003, senza più alcuna restituzione; che si è costituita con controricorso la ditta Di Pancrazio Carlo, per resistere al ricorso avversario; che, in prossimità dell’udienza, la controricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.

Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce “violazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia– errata qualificazione della fattispecie giuridica - Violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 1376 c.c.; art. 2721 c.c.; art. 21 comma 4 D.P.R n. 633/1972”, in quanto la Corte territoriale si sarebbe erroneamente pronunziata sull’esistenza di un contratto verbale, incorrendo in una palese ultrapetizione, giacché mai la controparte avrebbe accennato al tipo di negozio concluso.

Al contrario, il giudice di appello avrebbe dovuto valutare il compendio probatorio, dal quale sarebbe emersa l’insussistenza di qualunque accordo inter partes; che, col secondo, si invoca erronea e/o omessa pronuncia su un “punto della controversia su cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto pronunciarsi”, per avere la Corte distrettuale trascurato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e che fosse ordinata la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.p.c., risultando l’atto di controparte evidentemente “scorretto” dal punto di vista deontologico; che il primo motivoè inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.; che, per un verso, esso appare manifestamente infondato, giacché la vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell’adozione diforme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosamobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del "consensus in idem placitum" legittimamente manifestato dai contraenti.

Ne consegue che, in caso divendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale (Sez. 3, n. 13991 del 16 luglio 2004); che, per altro verso, l’accertamento della vendita costituiva un necessario presupposto logico per decidere in ordine all’invocato inadempimento del pagamento del prezzo, causa petendi del giudizio; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2,n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la sentenza impugnata ha considerato non solo le concordi affermazioni rese da Palmarino Di Pancrazio sia in sede testimoniale (nel procedimento in cui non era parte), sia in sede di interrogatorio formale (con indubbia valenza confessoria), ma anche l’avvenuta consegna del veicolo nelle sue mani e la corresponsione di un acconto da parte sua; che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degl i stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che il secondo motivo si palesa inammissibile; che, da un lato, nessuna specifica domanda ex art. 96 c.p.c. risulta trascritta nelle conclusioni di parte Palmarino Di Pancrazio nell’epigrafe della sentenza impugnata, né la Corte d’Appello avrebbe potuto provvedervi d’ufficio, risultando la controparte vittoriosa; che dunque il ricorrente non ha colto la ratio della decisione impugnata; che, dall’altro, la mancata presa di posizione del giudice di secondo grado in ordine alla cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive non può che essere letta come un implicito rigetto, alla luce del quadro decisorio assunto; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della ditta Di Pancrazio Carlo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 (duemila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu