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Ordinanza — n. 25521/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within statutory time limits under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25521/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing was not completed within the statutory deadline. The appellant, Rita Battisti, failed to deposit the necessary documents by the date required by Article 369 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible and ordered the appellant to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: An appeal not filed within the prescribed time limits is declared inadmissible, and the appellant bears the litigation costs.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Statutory Time Limits Inadmissible Appeal Procedural Impossibility Litigation Costs Contribution Unified Supreme Court Ruling tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Rilevato che il ricorso proposto da Rita Battisti, notificato il 3 dicembre 2021, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
378 c.p.c., sicché la Corte deve pronunziare in ordine alle spese di lite; Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
Art. 378 c.p.c.
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità; Considerato che l’intimata Maria Grazia Battisti ha depositato tempestivo controricorso, nonché memoria ex art. 378 c.p.c., sicché la Corte deve pronunziare in ordine alle spese di lite; Considerato che ai sensi dell’art.
art. 369 c.p
Rilevato che il ricorso proposto da Rita Battisti, notificato il 3 dicembre 2021, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte.
art. 378 c.p
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità; Considerato che l’intimata Maria Grazia Battisti ha depositato tempestivo controricorso, nonché memoria ex art. 378 c.p.c., sicché la Corte deve pronunziare in ordine alle spese di lite; Considerato che ai sensi dell’art.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2725-2022 proposto da: BATTISTI RITA, RICORSO NON DEPOSITATO AL 01/02/2022; -ricorrente - contro BATTISTI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso lo studio dell'avvocato ANNA DI LORETO, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICA DE GENNARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1068/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato che il ricorso proposto da Rita Battisti, notificato il 3 dicembre 2021, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte. Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità; Considerato che l’intimata Maria Grazia Battisti ha depositato tempestivo controricorso, nonché memoria ex art. 378 c.p.c., sicché la Corte deve pronunziare in ordine alle spese di lite; Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Maria Grazia Battisti, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, effettuata mediante coll