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Ordinanza — n. 25520/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on accountant fees, ruling lower court's fact-finding on contractual attribution was valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25520/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on the payment of accounting fees. The appellants argued regarding the legal attribution of the contract to the professional association versus the individual accountant, but the appellate court had already addressed this by noting the appellants never contested the existence of the services performed. The Supreme Court affirmed that the lower court's evaluation of these facts constituted a matter of merit, which cannot be reviewed on appeal under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The appellate court's assessment of factual evidence regarding the attribution of a professional contract to an association versus an individual constitutes a matter of merit, rendering the appeal inadmissible for lack of admissible grounds.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Appeal Inadmissibility Professional Contract Attribution Matter of Merit Accounting Fees Dispute Cassazione Decision Procedural Limits assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Trattasi di valutazione di merito, non utilmente censurabile in sede di legittimità, stanti i limiti di deduzione dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., rispetto alla quale i ricorrenti contrappongono null’altro che una differente ricostruzione del fatto”.
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 360 c.p
Trattasi di valutazione di merito, non utilmente censurabile in sede di legittimità, stanti i limiti di deduzione dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., rispetto alla quale i ricorrenti contrappongono null’altro che una differente ricostruzione del fatto”.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26990-2021 proposto da: SONCINO MARCO e ROSSI SILVANA, rappresentati e difesi dall’avv. ROBERTO BERTONCELLI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro STUDIO BOSI COMMERCIALISTI ASSOCIATI, in persona dell’associato e legale rappresentante pro tempore Giovanni Bosi, rappresentato e difeso dall’avv. ANDREA FORTINA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1011/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 13.5.2019 il Tribunale di Novara accoglieva la domanda proposta dallo Studio Bosio Commercialisti Associati, condannando Rossi Silvana e Soncino Marco al pagamento della somma di € 27.059,10 a titolo di compenso per le prestazioni di tenuta della contabilità ed assistenza fiscale eseguite dal predetto studio associato in favore dei convenuti. Con la sentenza impugnata, n. 1011/2021, resa nellaresistenza della parte vittoriosa in prime cure, la Corte di Appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta avverso detta decisione.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Rossi Silvana e Soncino Marco, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso lo Studio Bosi Commercialisti Associati. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con ordinanza del 13.5.2019 il Tribunale di Novara accoglieva la domanda proposta da Studio Bosio Commercialisti Associati, volta ad ottenere la condanna di Rossi Silvana e Soncino Marco al pagamento della somma di € 27.059,10 a titolo di compenso per le prestazioni di tenuta della contabilità ed assistenza fiscale eseguite dal predetto studio associato in favore dei convenuti.

Il giudice di merito accertava lo svolgimento delle prestazioni ed il loro mancato pagamento, e dava atto che l’eccezione volta ad accertare la sussistenza di profili di responsabilità dello studio associato era stata abbandonata perché non riproposta dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni. Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, n. 1011/2021, resa nella resistenza della parte vittoriosa in prime cure, rigettava l’impugnazione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Rossi Silvana e Soncino Marco, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso lo Studio Bosi Commercialisti Associati. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano l’erronea configurazione, da parte della Corte di Appello, della presunzione circa il conferimento dell’incarico da parte loro allo studio associato. L’esistenza dell’incarico, infatti, era stata espressamente contestata dagli odierni ricorrenti nel corso del giudizio di merito. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’erronea affermazione dell’esistenza del credito dello studio associato, in difetto di produzione, nel corso del giudizio di merito, dello Statuto e di un mandato scritto proveniente dalla società Dolcefreddo S.n.c., già partecipata dagli odierni ricorrenti.

Le due censure, meritevoli di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha infatti ravvisato l’esistenza del rapporto professionale tra gli odierni ricorrenti e lo studio associato valorizzando la circostanza, ritenuta decisiva, che le dichiarazioni fiscali prodotte dallo studio associato contenessero la “… esposizione del codice fiscale 02305500031, riconducibile univocamente allo “studio Bosi Commercialisti” quale intermediario nella relativa presentazione e talvolta nominativamente menzionato, e, quindi, presuntivamente estensore delle stesse (seppure necessariamente per il tramite di una persona fisica) e, di conseguenza, creditore del compenso” (cfr. pag.

V della sentenza impugnata). Subito dopo, la Corte di Appello aggiunge che risulta inconferente l’affermazione, contenuta a pag. 7 dell’atto di appello, secondo cui gli odierni ricorrenti “… non avrebbero mai avuto consapevolezza di essersi obbligati con un soggetto diverso dal Rag. Giovanni Bosi”; affermazione, questa, che dimostra come, contrariamente a quanto oggi sostenuto dai ricorrenti, la contestazione mossa dagli stessi nei gradi di merito non aveva avuto ad oggetto l’esistenza del rapporto, ma solo la sua riferibilità (o meglio, la riferibilità del relativo credito per le prestazioni svolte) in capo all’associazione professionale, anziché al professionista associato.

Del resto, sempre la Corte distrettuale evidenzia, nel prosieguo della motivazione, che “… non hanno mai formato oggetto di contestazione, nell’an, le prestazioni così come elencate dallo Studio …”: affermazione, quest’ultima, che non risulta neppure specificamente attinta dalle censure in esame. In definitiva, quindi, il giudice di merito ha valorizzato da una parte una circostanza documentale, e dall’altro la strategia difensiva scelta dagli odierni ricorrenti, per ricavare la prova dell’esistenza del rapporto professionale oggetto di causa e della riferibilità del relativo credito in capo allo studio associato, che aveva in concreto eseguito le prestazioni alle quali quel credito era riferito.

Trattasi di valutazione di merito, non utilmente censurabile in sede di legittimità, stanti i limiti di deduzione dei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., rispetto alla quale i ricorrenti contrappongono null’altro che una differente ricostruzione del fatto”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. La memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali essa è meramente riproduttiva. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d