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Ordinanza — n. 25518/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on new claim introduced via Art. 183 c.p.c. memory, dismissing second ground as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25518/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment that had dismissed the defendant's opposition to a default judgment. The defendant had introduced a new claim denying receipt of cement in a subsequent document under Article 183 of the Code of Civil Procedure, which the lower court incorrectly treated as an inadmissible modification of the original request. The court ruled that this was a permissible shift in defensive strategy rather than a new demand, while rejecting the second ground for inadmissibility due to lack of self-sufficiency and the involvement of factual assessments reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 183 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; The introduction of a new claim via a memory under Article 183, paragraph 6, of the Code of Civil Procedure constitutes a modification of the defensive line rather than a mutatio libelli, and is therefore admissible if it does not alter the original subject matter of the dispute.

Parole chiave

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mutatio libelli Art. 183 c.p.c. new claim admissibility default judgment opposition modification of defensive line materiali da costruzione vizio di costruzione produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 183 c.p.c.
3 c.p.c., si deduce violazione dell‘art. 183 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell‘art.
Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 214 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 378 c.p
art. 183 c.p
3 c.p.c., si deduce violazione dell‘art. 183 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021
(Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021;
Sez. 2, n. 20898 del 30 settembre 2021
Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017
(Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30629/2021 R.G. proposto da: D'AMATO COSTRUZIONI, elettivamente domiciliato in VERONA via del fante, presso lo studio dell’avvocato D'AMATO GIANLUCA (DMTGLC74P16I158N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BETONROSSI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BURIGANA, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO PIVA, CLAUDIO TAGLIAFERRI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1135/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che D’Amato Costruzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Piacenza. Quest’ultimo aveva rigettato l’opposizione dell’odierna ricorrente ad un decreto ingiuntivo, richiesto da Betonrossi s.p.a. per ottenere il saldo del corrispettivo di una fornitura di calcestruzzo; che la Corte territoriale affermava che D’Amato Costruzioni, a seguito della costituzione della società opposta e delle deduzioni difensive contenute nella comparsa di costituzione di quest’ultima, non aveva modificato la propria domanda originaria, mentre lo aveva fatto solo con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., introducendo così una nuova domanda, con la quale avrebbe sostenuto per la prima volta di non aver ricevuto il cemento indicato nelle fatture azionate; che si è costituita con controricorso la Betonrossi s.p.a., per resistere al ricorso avversario e che, in prossimità dell’udienza, la medesima ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione dell‘art. 183 c.p.c. da parte della Corte d’Appello di Bologna “nella parte in cui non aveva ritenuto estinto il debito in capo alla ricorrente e che la Betonrossi non aveva fatto una mutatio libelli nel giudizio di opposizione”, giacché la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che era stata la controparte, con la comparsa di costituzione, a modificare i termini della domanda di cui al monitorio, mentre essa ricorrente si era limitata a ritualmente eccepire il fatto di non essere debitrice con la prima memoria istruttoria e di aver dato prova, già in primo grado, di aver provveduto al pagamento di quanto preteso da Betonrossi s.p.a.; che, col secondo, si invoca la violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 214 e 214 c.p.c. e 2697 c.c., per aver i secondi giudici, pur a fronte del disconoscimento dei DDT da parte della ricorrente, ritenuto in ogni caso provata la consegna della merce; che il primo motivo è fondato; che la Corte d’Appello ha testualmente scritto:

“Dal riesame operato dalla Corte dei verbali della causa dinanzi al primo giudice e degli atti defensionali delle parti, è emerso che l’opponente D’Amato Costruzioni alla prima udienza, a seguito della costituzione della società opposta Betonrossi e delle deduzioni difensive contenute nella comparsa di costituzione di quest’ultima, pur avendo potuto riqualificare la propria domanda originaria e, quindi, legittimamente e tempestivamente modificarla, non lo fece; risulta invece che solo con la prima memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. ha modificato la sua originaria domanda, incorrendo in tal modo nelle preclusioni previste dall’art. 183, quinto comma c.p.c., il quale dispone che “nella (…) udienza (di trattazione) l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”; che la sentenza impugnata rileva altresì come “la società opponente D’Amato Costruzioni nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione aveva unicamente sostenuto di aver estinto, con il pagamento delle fatture azionate, il proprio debito nei confronti della società ingiungente/opposta Betonrossi; mentre, a seguito della costituzione di quest’ultima, nulla eccependo e sostenendo entro la prima udienza di trattazione, ha nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., introducendo una nuova domanda, sostenendo per la prima volta di non aver ricevuto il cemento indicato nelle fatture azionate, disconoscendo i relativi d.d.t., contestando le qualità e le quantità del cemento ricevuto, introducendo, pertanto una nuova domanda, modificato inammissibilmente il thema decidendum della causa ed introdotto un diverso petitum, con conseguente mutatio libelli, inammissibile nel richiamato momento processuale”; che l’errore della Corte d’appello è consistito nell’aver ritenuto una nuova domanda quella che in realtà era una modifica della linea difensiva, consentita in fase di memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. (Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021;

Sez. 2, n. 20898 del 30 settembre 2021); che il secondo motivo si palesa inammissibile; che, in primo luogo, appare carente di autosufficienza, con riguardo al contenuto degli atti e documenti asseritamente disconosciuti; che, inoltre, l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che il ricorso va dunque accolto con riguardo al primo motivo e dichiarato inammissibile con riguardo al secondo motivo; la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda contrattuale alla stregua dei principi esposti e si pronunzi altresì con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Ro