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Ordinanza — n. 25517/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for equitable compensation due to failure to file within mandatory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25517/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal for equitable compensation improcedibile because it was not filed within the mandatory time limit. The applicants, Corrado Elio Luigi and Corrado Linda, sought compensation against the Ministry of Justice, but the court noted the absence of the case from the general docket. Consequently, the court adopted the rapporteur's proposal to dismiss the appeal and ordered the applicants to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Appeals not filed within the mandatory time limit are declared improcedibile and dismissed without examination of merits.

Parole chiave

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equitable compensation mandatory time limit improcedibile appeal Corte di Cassazione litigation costs procedural dismissal Ministry of Justice notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, comma 1 c.p.c.
IMPROCEDIBILITA’ del ricorso per mancato deposito in cancelleria nel termine perentorio dicui all’art. 369, primo comma, c.p.c.”.
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n.
Art. 13, comma 1, quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21318-2021 proposto da: CORRADO ELIO LUIGI e CORRADO LINDA, rappresentati e difesi dall’avv. STEFANO LORENZETTI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con controricorso notificato il 9 luglio 2021 l’Avvocatura Generale dello Stato resiste avverso il ricorso proposto da Corrado Elio Luigi e Corrado Linda, avverso il decreto della Corte di Appello di Firenze depositato il 4.12.2020 in materia di equa riparazione. Il ricorso non risulta iscritto al ruolo generale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. IMPROCEDIBILITA’ del ricorso per mancato deposito in cancelleria nel termine perentorio dicui all’art. 369, primo comma, c.p.c.”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di