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Ordinanza Interlocutoria — n. 25480/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for delay, allowing it due to timely postal dispatch of the filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25480/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible despite a clerical record showing a filing delay, recognizing the appellant's proof of timely postal dispatch. The appellant argued that sending the document via registered mail on March 18, 2021, constituted a valid filing under procedural rules, while the opposing party contested the timeliness based on the official registry's initial entry. The court ruled that the validity of the filing depends on the date of dispatch rather than the date of receipt, thereby preserving the procedural timeline.

Regesto Legislator

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Art. 134, quinto comma, cod. proc. civ.; Art. 380-ter cod. proc. civ.: The timeliness of a judicial filing is determined by the date of dispatch via postal service, not the date of receipt, provided the dispatch occurred within the statutory period.

Parole chiave

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judicial filing timeliness postal dispatch rule competence regulation appeal registered mail evidence procedural admissibility spese del veicolo a motore spese di difesa risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 134, quinto comma, cod. proc. civ.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 376 cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
134, quinto comma, cit.); che il ricorso, avendo ad oggetto un regolamento di competenza, deve seguire la procedura prevista dall'art. 380-ter cod.
Art. 380-ter cod. proc. civ.
134, quinto comma, cit.); che il ricorso, avendo ad oggetto un regolamento di competenza, deve seguire la procedura prevista dall'art. 380-ter cod. proc. civ., con invio al Procuratore generale presso questa Corte per le sue conclusioni; che la decisione, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo.
art. 134 disp. att. cod. proc. civ
art. 380-ter cod. proc. civ
134, quinto comma, cit.); che il ricorso, avendo ad oggetto un regolamento di competenza, deve seguire la procedura prevista dall'art. 380-ter cod. proc. civ., con invio al Procuratore generale presso questa Corte per le sue conclusioni; che la decisione, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7151-2021 proposto da: RIZZO SANDRO, legalmente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Angelo Scarano - ricorrente - contro VANTI SPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO TURAZZA; - ContratiCatTelitC - avverso l'ordinanza n. R.G. 4191/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO. Ritenuto che Sandro Rizzo ha convenuto in giudizio la Vanti Sport s.r.1., davanti al Tribunale di Lucca, per sentire accertare che la società convenuta gli aveva promesso in vendita un'autovettura Porsche rivelatasi poi di minor valore rispetto al prezzo indicato, in quanto vettura più volte incidentata; che si è costituita in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lucca in favore del Tribunale di Bologna e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda; che il Tribunale di Lucca, con sentenza del 29 gennaio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite; che contro la citata sentenza Sandro Rizzo ha proposto regolamento di competenza; che la Vanti Sport s.r.l. ha resistito con memoria difensiva; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e le parti hanno depositato memorie.

Considerato che, come risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso, notificato dal ricorrente in data 1 0 marzo 2021, non risulta essere stato depositato nel periodo che va da tale data fino al 22 marzo 2021; che tuttavia il ricorrente, con la memoria suindicata, ha chiarito che, dopo aver notificato il ricorso, in data 18 marzo 2021 egli l'ha spedito a mezzo posta, ai sensi dell'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., come risulta confermato dall'attestazione dell'invio del plico tramite raccomandata Ric. 2021 n. 07151 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -2- con ricevuta di ritorno, con relativo timbro datario, plico che risulta poi pervenuto a questa Corte il successivo 23 marzo 2021; che, pertanto, l'attestazione della cancelleria secondo la quale il ricorso non era stato depositato nel periodo dal 1° marzo 2021 al 22 marzo 2021, pur essendo esatta, non rende per questo il ricorso improcedibile, dal momento che la tempestività del deposito va valutata in relazione al momento in cui è avvenuta la spedizione del plico contenente il ricorso a mezzo posta, spedizione che è dunque tempestiva (art. 134, quinto comma, cit.); che il ricorso, avendo ad oggetto un regolamento di competenza, deve seguire la procedura prevista dall'art. 380-ter cod. proc. civ., con invio al Procuratore generale presso questa Corte per le sue conclusioni; che la decisione, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione del ricorso al Procuratore generale presso questa Corte per le sue conclusioni e rinvia la decisione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de