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Ordinanza Interlocutoria — n. 25477/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to incomplete service of process to a necessary co-litigant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25477/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the required service of process to Alessandro La Lomia was not legally perfected. Although a certified letter was sent, the official receipt proving delivery was missing from the file. Since La Lomia is a necessary co-litigant, the court ordered the case to be remanded for proper notification.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: When a necessary co-litigant has not been properly notified due to lack of proof of receipt, the court must order a new notification before proceeding with the judgment.

Parole chiave

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incomplete service of process necessary co-litigant proof of receipt remand for notification Article 140 c.p.c. ricorso per risarcimento danni azione di responsabilità risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Art. 166 c.p.c.
articolo 140 c.p
Considerato che 5.- Il Collegio rileva che il ricorso è stato notificato anche ad Alessandro La Lomia, uno dei venditori del terreno, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., e che, tuttavia il procedimento di notifica non risulta perfezionato, mancando in atti la prova della ricezione della raccomandata di avviso.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22520/2021 R.G. proposto da ALVISE PUCCI DI BENISCHI, in proprio e nella qualità di erede della Sig. ra ADELE LA LOMIA, elettivamente domiciliato in ROMA, via Giosuè Borsi, n. 4 presso lo studio dell'avv. Federica Scafarelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gabriele Dara; - ricorrente - contro CLARA RIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria 213, presso lo studio dell'avvocato Nicola Maione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Liguori; - controricorrente - nonché contro CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA LIBERTA' N. 38 DI PALERMO. - intimato- e contro ALESSANDRO LA LOMIA - intimato- Per l'annullamento della sentenza 119/ 2021 della Corte di Appello di Palermo, depositata il 29.1.2021 Udita nella camera di consiglio del 25.5.2022 la relazione del Cons. Giuseppe CRICENTI, Ritenuto che 1.-Clara Rizzo ha agito in giudizio dapprima verso il Condomìnio dello stabile di Palermo, via della Libertà 38, assumendo di essere caduta all'interno della proprietà di quest'ultimo a causa di un difetto di manutenzione del manto; poi, a seguito della eccezione di difetto di legittimazione passiva del condominio, che ha negato di essere proprietario di quell'area, che invece apparteneva ad altri, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio i proprietari, ossia Alessandro ed Adele La Lomia, che erano i venditori del terreno. 2.-11 Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, e Clara Rizzo ha proposto appello, notificandolo ad Adele La Lomia, che però, prima che spirasse il termine per costituirsi, è deceduta.

Con la conseguenza che il processo di appello è proseguito in contumacia di quest'ultima e si è concluso con la parziale riforma della sentenza di primo grado e con la condanna della contumace al risarcimento del danno. 3.-Dunque, dopo che l'appello era stato notificato ad Adele La Lomia, quest'ultima è deceduta, ma prima che spirasse il termine di costituzione in giudizio. 4.-Con due motivi di ricorso l'erede di Adele La Lomia, ossia Alvise Pucci di Benisichi, ha proposto impugnazione. Clara Rizzo ha notificato controricorso. Considerato che 5.- Il Collegio rileva che il ricorso è stato notificato anche ad Alessandro La Lomia, uno dei venditori del terreno, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., e che, tuttavia il procedimento di notifica non risulta perfezionato, mancando in atti la prova della ricezione della raccomandata di avviso.

In particolare, il 27 luglio del 2021 il notificatore ha fatto accesso presso il domicilio del La Lomia e, non rinvenendo alcuno a cui consegnare l'atto, ha proceduto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., spedendo la relativa raccomandata il giorno successivo, come risulta da timbro postale. Non v'è tuttavia in atti la ricevuta di ricezione di tale raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dalla norma citata. Poiché Alessandro La Lomia, ossia il destinatario della incompiuta notifica, è litisconsorte processuale necessario, si impone la rinnovazione della notificazione a quest'ultimo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo concedendo al ricorrente il termine di 60 giorni a Aq v:£0144 decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica ad Alessandro La Lomia. Roma 25 maggio 2022 Il