Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 25476/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new docket pending Supreme Court ruling on Article 91 CPC awarding litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25476/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the remittal of the case to a new docket due to a pending constitutional question regarding Article 91 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court's partial award of litigation costs violated the statutory provision intended for full reimbursement upon success. The Court determined that this specific legal issue required a definitive interpretation by the Supreme Court's Plenary Section before proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91 c.p.c.; When a lower court's partial award of litigation costs to a successful party creates a legal controversy requiring uniform interpretation, the case must be remitted to a new docket pending a ruling by the Supreme Court's Plenary Section.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 91 CPC litigation costs award partial success reimbursement remittal to new docket Plenary Section ruling legal controversy uniform interpretation consumo idrico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7193-2021 proposto da: CAPOGROSSO MARIA ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI, 30, presso lo studio degli avvocati ALFREDO e GIUSEPPE PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DEL VECCHIO; - ricorrente - contro ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 36, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO CELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAN LUCA ANGELINI, ADA TUCCI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 267/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: il primo Presidente ha rimesso alle S.U. la soluzione del contrasto sulla questione evidenziata con l'ordinanza interlocutoria n. 28048/2021, inerente al «se l'att. 91 c.p.c. consenta di condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte l'attore che abbia visto sì accogliere la propria domanda, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto»; la questione rimessa all'esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso in scrutinio, con riferimento ai motivi terzo e quarto del ricorso; appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma il 21