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Ordinanza — n. 25437/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against regional tax commission ruling on underground parking area waste exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25437/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality of Arezzo's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The Commission ruled that underground parking areas are exempt from the municipal tax because they do not generate significant waste according to common experience. The court found the appeal unfounded, noting that the Commission's interpretation of the municipal regulation was not challenged under the specific procedural grounds required for review.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 639-660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147; Art. 5 del regolamento Tari del Comune di Arezzo: The court established that municipal regulations can define waste exemptions based on common experience regarding underground circulation areas, and such interpretations are not subject to cassation review unless specifically challenged under Art. 115 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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municipal property tax underground parking exemption common experience standard waste generation assessment regional tax commission procedural challenge limits municipal regulation interpretation tassa di controllo di parcheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 639-660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147
Art. 5 del regolamento Tari del Comune di Arezzo
Art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass, n. 22880 del 09/09/2008
(Cass, n. 22880 del 09/09/2008);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27696-2021 proposto da: COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIA RULLI, STEFANO PASQUINI; - ricorrente - contro ESSELUNGA SPA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato CHIARA PACIFICI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLEITA LUCCHESI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 404/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 27696 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Toscana ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso originario proposto dalla Esselunga spa contro un avviso emesso dal Comune di Arezzo per Tari del 2017 su aree tra cui, per quanto ancora interessa, quelle destinate a "viabilità" in un parcheggio interrato, sottostante un supermercato di proprietà della suddetta società. La CTR ha richiamato l'art.5 del regolamento Tari del Comune di Arezzo, ai sensi del quale "non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particole uso cui sono stabilmente destinati".

Ha ritenuto che l'interpretazione letterale dell'art. 5 non autorizza a ritenere, come preteso dal Comune, che l'esenzione valga solo per le aree scoperte e non quindi per le aree di cui si discute destinate alla circolazione in un parcheggio interrato e che, per "dato di comune esperienza", "le zone destinate alla circolazione sia pure di viabilità interna al parcheggio" non comportano la produzione di rifiuti";

2. il Comune di Arezzo ricorre per la cessazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la stessa contrasti con "l'art.1, commi 641 e 642 della 1.27 dicembre 2013, n. 147 e con l'art.4 della parte seconda del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale del Comune".

3. la contribuente resiste con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che:

1. il ricorso è infondato. 1.1. Con l'art.1, comma 639, della 1. 27 dicembre 2013, n.147, è stata "istituita l'imposta unica comunale" (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sía del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore" Ai sensi del successivo comma 641, "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva". La TARI ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.

Il comma 642 della legge istitutiva dispone che "La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria". Con il comma 659 e con il comma 660, la legge ha dato facoltà ai Comuni di prevedere "con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ... riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più' di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo" nonché (comma 660), "ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659". 1.2. Proprio in conformità e in base a quest'ultimo comma della legge 147 è stato emanato il regolamento Tari del Comune di Arezzo, il cui articolo 5, stabilisce come/ riportato nella sentenza impugnata, che "non sono soggetti al ; tributo i locali e le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particole suo cui sono abitualmente destinati". 1.3.

La CTR ha deciso facendo perno sull'art.5 del regolamento con il quale è stata introdotta una esenzione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla legge istitutive per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 1.4. Le censure mosse dal Comune alla sentenza della CTR, come le pronunce anche di questa Corte menzionate dal Comune a sostegno di dette censure, hanno riguardo invece alla previsione della legge istitutiva della TARI (o a previsioni delle leggi istitutive della TARSU, della TIA o della TARES). 1.5.

Merita aggiungere che il giudizio della CTR in ordine al fatto che, "secondo la comune esperienza", "le aree destinate alla circolazione, sia pure per la viabilità interna al parcheggio", non solo esterno ma anche interrato , non comportano la produzione di rifiuti", preso a base per l'applicazione della norma del regolamento, non è stato censurato rensuratO in modo specifico e sotto l'unico profilo in cui avrebbe potuto essere contestato ossia in rapporto all'art.115, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass, n. 22880 del 09/09/2008);

2. il ricorso deve essere rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla spa Esselunga le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2900,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, deil'u'teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso