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Ordinanza — n. 25434/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, quashing regional commission's prescription ruling due to decennial statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25434/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision declaring the tax debt prescribed. While the first claim regarding the annulment of specific debts under a new law was dismissed as moot, the court found the second claim valid. The court ruled that tax debts are subject to a ten-year limitation period rather than the five-year period applied by the lower court, thereby quashing the original judgment and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2948 c.c.: Tax debts, being autonomous annual obligations rather than periodic payments, are subject to the ordinary ten-year prescription period under Art. 2946 of the Civil Code, not the five-year period for periodic payments under Art. 2948.

Parole chiave

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tax prescription period ten year limitation periodic payment exception Regional Tax Commission Civil Code Art 2946 ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.
Art. 2948 c.c.
16713/2016), «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giù al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n.
Art. 4, co. 1, d.l. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018
CONSIDERATO Con il primo motivo si richiama l'entrata in vigore dell'art. 4, co. 1, d.l. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018, con cui è stato disposto l'annullamento ex lege dei debiti fino ad euro mille affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
art. 2496 c.c
per violazione dell'art. 2496 c.c.
art. 2946 cod. civ
I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23397/2016
Cass. n. 24322/2014
Cass. n. 22977/2010
Cass. n. 2941/2007
Cass. n. 16713/2016
Cass. n. 9906/2018
Cass. n. 19969/2019
Cass. n. 12740/2020
Cass. n. 8210/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6158-2021 proposto da: AGENZIA DELLA RISCOSSIONE, (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CIMORELLI LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA SCAFATI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 233/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 233/02/2020 della CTR per il Molise con cui è stata dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di pagamento dei tributi indicati nelle cartelle di pagamento, emesse ai fini IRAP e IVA, giacché la pretesa fiscale andava esperita entro il termine quinquennale come statuito da questa Corte con la sentenza n. 23397/2016. Resiste il contribuente con tempestivo controricorso. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria.

CONSIDERATO Con il primo motivo si richiama l'entrata in vigore dell'art. 4, co. 1, d.l. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018, con cui è stato disposto l'annullamento ex lege dei debiti fino ad euro mille affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010. È incontroverso tra le parti che i crediti erariali di cui alla cartella n. 05320020004939138 siano stati annullati per effetto della disciplina dettata dall'art. 4, co. 1, d.l. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018. Limitatamente ai crediti di cui alla predetta cartella va dunque dichiarata la cessata materia del contendere.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2496 c.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto che fosse maturata la prescrizione quinquennale del diritto di Ric. 2021 n. 06158 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- pagamento dei tributi indicati nelle cartelle di pagamento n. 05320060004524913 e n. 05320060005506766, emesse ai fini IVA. Invero i crediti erariali, non potendo essere configurati come ‘`prestazioni periodiche", non soggiacciono alla prescrizione quinquennale: essi sono infatti sono soggetti alla prescrizione decennale, salvo l'ipotesi in cui la disciplina specifica di ciascun tributo stabilisca diversamente.

Orbene, «secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giù al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. ci v. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo».

I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;

Cass.12740/2020)» (Cfr. Cass., V, n. 8210/2021). Ric. 2021 n. 06158 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- In disparte la circostanza che la pronuncia resa a S.U. n. 23397/2016 di questa Corte ha ad oggetto i contributi previdenziali Inps, nella fattispecie in esame è la stessa parte contribuente a riconoscere la natura dei suddetti debiti erariali (IVA — cfr. pag. 2 del controricorso), così come è incontroverso che la notifica delle suddette cartelle sia avvenuto entro il termine decennale, sicché la CTR non ha fatto buon governo dei principi dettati da questa Corte.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Molise, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25