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Ordinanza — n. 25429/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior ruling due to material errors regarding the competent tax tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25429/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the request for material correction of its own prior order dated April 21, 2021. The applicant argued that the document incorrectly identified the Regional Tax Commission of Lazio instead of the Provincial Tax Commission of Rome in multiple locations. The court accepted the correction because the errors were purely material and did not affect the substantive outcome of the case.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The court may correct its own judgments or orders when material errors are identified, provided such errors do not alter the substantive result of the proceedings.

Parole chiave

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material error correction Corte di Cassazione tax tribunal jurisdiction procedural remedy administrative law correction errore amministrativo errore di calcolo correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12187/2020
li ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile a i sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020).
Cass. n. 21213/2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 15911-2021 proposto da: ANNECCHINO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso l'ordinanza n. 10470/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 15911 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg. 15911/2021 Annecchino Marco c/ Agenzia delle entrate Ri4Emato che 1..e':ta l'istanza di correzione proposta dall'Avv. Marco Annecchino per la co -rezione degli errori materiali presenti nella ordinanza n.10470 pubblicata da questa Corte in data 21 aprile 2021 nel procedimento recante il n.12731/2013 R.G. tra lo stesso istante e l'Agenzia delle Entrate. Ritenuto che è stata fissata udienza camerale comunicata all'Agenzia deh e Entrate. Ccrtsiderato che:

1. li ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile a i sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020).

2. Ritenuto che l'istanza merita accoglimento, risultando erroneamente indicata, all'interno della menzionata ordinanza, per mero errore materiale, a pag.1 quarto rigo, a pag.2, e ventesimo rigo, oltre che nel dis.positivo, la Commissione tributaria regionale del Lazio anziché que la provinciale di Roma e che ancora, per mero errore materiale, risu ta indicato il termine sentenza, con riferimento al provvedimento impugnato, anziché quello corretto di ordinanza;

3. Preso atto di quanto sopra, il ricorso va accolto, disponendo correggersi l'o -dnanza resa dalla Corte di Cassazione recante il n.10470/2021, pubblicata in data 21 aprile 2021, sostituendo a pag.1, quart'ultimo rigo„ dopo le parole "avverso l'ordinanza n.44/47/22 della Commissione tributaria" e prima delle parole "depositata il 22 novembre 2012" le parole "provinciale di Roma" alle parole "regionale de Lazio"; a pag.2, quarto rigo, dopo le parole "del d.lgs.31 dicembre 1992, n.546- la Commissione tributaria" e prima delle parole "dichiara inammissibile l'istanza" le parole "provinciale di Roma" alle parole" del La zio"; a pag.4, diciannovesimo rigo, dopo le parole "accolto il ricorso" e prima delle parole "impugnata va cassata, con rinvio alla" la parola "orcinanza" alla parola "sentenza"; a pag.4, ventesimo rigo, dopo le parole "con rinvio alla Commissione tributaria" e prima delle parole "in Ersa composizione" le parole "provinciale di Roma" alle parole 're cionale del Lazio"; a pag.4, nel dispositivo, dopo le parole "la Corte accoglie il ricorso, cassa la" e prima delle parole "in diversa con- posizione" le parole "ordinanza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma" alle parole "sentenza imoJgnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio".

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (C3ss. n. 21213 del 2013). PQM Visti l'art.391 bis c.p.c. Dispone correggersi l'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione recante il n.10470/2021, pubblicata in data 21 aprile 2021, sostituendo a pag,l, quart'ultimo rigo, dopo le parole "avverso l'ordinanza n.4,1147/22 della Commissione tributaria" e prima delle parole de.positata il 22 novembre 2012" le parole "provinciale di Roma" alle parole "regionale del Lazio"; a pag.2, quarto rigo, dopo le parole "del digs.31 dicembre 1992, n.546- la Commissione tributaria" e prima dele parole "dichiara inammissibile l'istanza" le parole "provinciale di Roma" alle parole " del Lazio"; a pag.4, diciannovesimo rigo, dopo le pamle "accolto il ricorso" e prima delle parole "impugnata va cassata, co -ì rinvio alla" la parola "ordinanza" alla parola "sentenza"; a pag.4, ven:esimo rigo, dopo le parole "con rinvio alla Commissione tributaria" e prima delle parole "in diversa composizione" le parole "provinciale di Roma" alle parole "regionale del Lazio"; a pag.4, nel dispositivo, dopo le prole "la Corte accoglie il ricorso, cassa la" e prima delle parole "in divErsa composizione" le parole "ordinanza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma" alle parole "sentenza imDJgnata e rinvi