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Ordinanza — n. 25422/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds regarding service of process and opposition deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25422/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the opposition to the default judgment was filed late. The appellant argued that the service of process was defective because the judge confused judicial officer delivery with postal notification, but the court confirmed that all statutory steps for service were correctly completed. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict procedural requirements for filing a timely opposition.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 8 l. n. 890/82: The informational recommendation sent by a judicial officer does not constitute the act itself and is not subject to postal law regulations; therefore, the deadline for filing an opposition begins from the date the recipient signs the receipt notice.

Parole chiave

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service of process judicial officer opposition deadline default judgment procedural inadmissibility eccezioni processuali tardive notificazione tardiva tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 140 c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
e 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., a proposito dell’affermazione della sentenza impugnata che, contro le evidenze della relata di notifica, sarebbe stata necessaria la querela di falso, a seguito della difformità fra l’originale e la copia consegnata.
Art. 148 c.p.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 360 bis n. 1 c.p.c.
140 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 140 c.p
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 140 c.p.c., ai sensi dell’art.
artt. 148 c.p
890/82; che, mediante la seconda doglianza, il Bertin invoca la violazione degli artt. 148 c.p.c.
articolo 140 c.p
In realtà, sarebbe dovuto prevalere – soprattutto nell’ottica del diritto alla difesa – il contenuto dell’atto nelle mani del destinatario; che il primo motivo è inammissibile; che, come esattamente afferma la Corte d’Appello, dall'esame dell'articolo 140 c.p.c.
art. 140 cod. proc. civ
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 140 c.p.c., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26864 del 18 dicembre 2014
Sez. U, n. 7155 del 21 marzo 2017
(Sez. U, n. 7155 del 21 marzo 2017; Sez.
Sez. 2, n. 29629 del 28 dicembre 2020
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31797-2021 proposto da: BERTIN FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA MONICA BASSAN E MARTA MICHELON; -ricorrente - contro SALMASO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 49, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BALLESIO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAMELA MICHELI, ANGELO ZAMBUSI; -controricorrente - contro BIS IMPORT EXPORT SRL, MASSIMILIANO GHERSEL; -intimati - avverso la sentenza n. 1821/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che Federico Bertin propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva accolto il gravame di Bis Import Export s.r.l., dichiarando – in riforma della decisione del Tribunale di Padova -l’ inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo n. 23/2015, richiesto per ottenere il pagamento relativo all’installazione di un impianto fotovoltaico; che la Corte territoriale sosteneva la tardività dell’opposizione del Bertin, assumendo che l’appellante avesse allegato l’avviso di ricevimento datato 22.1.2015, spedito con raccomandata del 16.1.2015, data coincidente con quella indicata nella relata di notifica apposta sull’originale del ricorso-decreto ingiuntivo opposto e che, essendo stata l’opposizione proposta con atto di citazione notificato il 9.3.2015, la stessa dovesse ritenersi tardiva; che, per resistere al ricorso, ha proposto controricorso Alessandro Salmaso, cessionario del credito originario;

Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la violazione dell’art. 140 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.

3) c.p.c.; che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la procedura ex art. 140 c.p.c. constasse della spedizione di due raccomandate, confondendo così la notifica a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario con quella a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8 l. n. 890/82; che, mediante la seconda doglianza, il Bertin invoca la violazione degli artt. 148 c.p.c. e 2700 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., a proposito dell’affermazione della sentenza impugnata che, contro le evidenze della relata di notifica, sarebbe stata necessaria la querela di falso, a seguito della difformità fra l’originale e la copia consegnata.

In realtà, sarebbe dovuto prevalere – soprattutto nell’ottica del diritto alla difesa – il contenuto dell’atto nelle mani del destinatario; che il primo motivo è inammissibile; che, come esattamente afferma la Corte d’Appello, dall'esame dell'articolo 140 c.p.c. si evince sostanzialmente che, in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto a ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario deve: depositare la copia dell'atto presso la casa comunale, affiggere l'avviso di deposito, inviare al destinatario una raccomandata con la quale lo avvisa del deposito.

Una volta che siano state compiute tutte e tre tali formalità, la notifica può dirsi perfezionata per il notificante; che i giudici di seconde cure hanno dato atto che tutti i predetti adempimenti sono stati ritualmente effettuati, mentre non v’è spazio per equivoci in relazione alla diversa modalità di notifica prevista dalla legge n. 890/82: la prima raccomandata è quella che l’Ufficiale Giudiziario ha tentato di fare recapitare attraverso il servizio postale e vistane l’impossibilità, ha provveduto agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c., fra cui l’affissione presso la casa comunale e l’invio di una raccomandata di avviso; che il Bertin ha firmato l’avviso di ricevimento il 22 gennaio 2015 ed è appuntoda tale data che la Corte d’Appello ha fatto decorrere il termine per l’opposizione; che, pertanto, la Corte veneta ha fatto corretta applicazione del principio per il quale,in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandatacosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Sez. 5, n. 26864 del 18 dicembre 2014); che, sotto diverso profilo, quello della Corte d’appello è un accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità, sicché s’impone la declaratoria d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 bis n.

1) c.p.c. (Sez. U, n. 7155 del 21 marzo 2017; Sez. 2, n. 29629 del 28 dicembre 2020); che il secondo motivo resta assorbito; che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del Bertin alla rifusione delle spese processuali in favore di Alessandro Salmaso, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Alessandro Salmaso, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nel