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Ordinanza — n. 25419/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and existence of res judicata on the core reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to introduce new facts or arguments that could alter the outcome. The lower court correctly applied the contract's suspensive condition regarding the third-party claim and the subsequent bankruptcy of the seller, which blocked the property transfer. Since the appeal did not challenge the specific reasoning that already constituted the binding decision, the court ruled the grievance inadmissible under established principles of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it relies on grounds already decided or fails to demonstrate a change in the factual or legal basis that would justify a different outcome.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal res judicata ratio decidendi suspensive condition contract bankruptcy impediment transfer contributo unificato doubling revoca del trasferimento patrimoniale locazione, vendita, cessione cessione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 2932 c.c.
Art. 1358 c.c.
Art. 1481 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
e 1481 c.c., in relazione all’art. 360, co.
Art. 339 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 2932 c.c
art. 378 c.p
è rimasto intimato; che, inprossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
artt. 2932 c.c
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la violazione degli artt. 2932 c.c., 1358 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17182 del 14 agosto 2020
Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31257-2021 proposto da: GIORDANI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell'avvocato VISSIA DE BIASE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO GIORDANI; -ricorrente - contro FALLIMENTO RIZZI COSTRUZIONI SRL; -intimato - avverso la sentenza n. 1276/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI. Rilevato: che Alessandro Giordani propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva accolto il gravame del Fallimento Rizzi Costruzioni s.r.l. contro la decisione del Tribunale di Verona.

Quest’ultimo aveva accolto la domanda dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere il trasferimento di un immobile di Verona, ai sensi dell’art. 2932 c.c.; che la Corte distrettuale aveva motivato la propria decisione, ricordando come la conclusione del contratto inter partes fosse sottoposta alla condizione sospensiva della cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale di un terzo, che, all’atto della pronunzia del Tribunale, non era intervenuta; che la condizione per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale non si sarebbe avverata neppure nelle more del giudizio di secondo grado, visto che la sentenza che aveva respinto le pretese del terzo non conteneva l’ordine di cancellare la trascrizione né risultava passata in giudicato e che, inoltre, il sopravvenuto fallimento della promittente venditrice avrebbe costituito, come da contratto preliminare, una vicenda giudiziaria impeditiva del trasferimento della proprietà e causa di risoluzione del contratto; che il Fallimento Rizzi Costruzioni s.r.l.

è rimasto intimato; che, inprossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la violazione degli artt. 2932 c.c., 1358 c.c. e 1481 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c; che la condizione dedotta nel preliminare azionato avrebbe riguardato la cancellazione della trascrizione di una domanda pregiudizievole, dunque si sarebbe tradotta in un impedimento di fatto, possibile e coercibile anche in via preventiva, secondo un’interpretazione di buona fede; che, mediante la successiva doglianza, il Giordani invoca la violazione degli artt. 2932 c.c., 339 c.p.c. e 1360 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; che i secondi giudici avrebbero dovuto considerare che la condizione dedotta nel preliminare risultava avverata in pendenza del giudizio di appello e prima della pubblicazione della sentenza impugnata, sicché ne avrebbero dovuto tenere conto, in forza del principio di retroattività dell’avveramento; che il primo motivo è inammissibile; che il contratto preliminare, coerentemente richiamato dalla sentenza impugnata, testualmente afferma:

“4) Il promittente l’acquisto è a conoscenza che l’appartamento e i posti auto sono oggetto di una domanda di rivendicazione di proprietà da parte del sig. Zerbato Gianfranco di Cazzano di Tramigna per la quale è stata depositata domanda di trascrizione e la cui causa è in corso di definizione, essendo stata introitata a sentenza dal Tribunale di Verona che entro qualche mese dovrà decidere la vertenza. Pertanto, il rogito notarile dovrà essere perfezionato dopo che la trascrizione pregiudizievole della domanda giudiziale dello Zerbato sarà rimossa con la nota di cancellazione” …6)”Qualora la ditta venditrice non possa trasferire la proprietà al signor Giordani Alessandro per le vicende giudiziarie in corso, dovrà restituire la somma versata quale acconto per Euro 75.000 senza interessi”; che, pertanto, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione della clausola stabilita nel negozio inter partes, per il quale la conclusione del definitivo era sospensivamente condizionata alla cancellazione della trascrizione e dunque al passaggio in giudicato del rigetto della domanda di rivendicazione dello Zerbato; che il richiamo del ricorrente al comportamento di buona fede è inconcludente, in quanto il dato processuale inconfutabile è che, al momento della pronunzia della sentenza del Tribunale che aveva disposto il trasferimento, la condizione sospensiva non si era avverata; che il secondo motivo si palesa inammissibile; che la sentenza impugnata ha rilevato “Né può dirsi che, nelle more del giudizio di appello, si sia verificata la condizione per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avanzata dallo Zerbato, posto che, a prescindere dal fatto che la sentenza n. 107/16 non contiene l’ordine di cancellazione della domanda giudiziale e non risulta nemmeno essere passata in giudicato, il sopravvenuto fallimento della promittente venditrice costituisce vicenda giudiziaria in corso al momento di quella pronunzia, circostanza che secondo la volontà espressa dai contraenti all’art. 6 del preliminare, diviene impeditiva del trasferimento della proprietà ed è causa di risoluzione del contratto”; che, pertanto, da un lato, la sentenza che avrebbe dovuto costituire lo strumento per la cancellazione della trascrizione pregiudizievole non risultava passata in giudicato, né in questa sede risulta che la copia prodotta riporti una formale attestazione in tal senso, e neppure che, con le conclusioni in appello, il Giordani abbia chiesto alla Corte di Venezia di dare atto dell’eventuale intervenuto avveramento della condizione nelle more; che, dall’altro, la sentenza impugnata richiama altresì l’intervenuto fallimento della promittente venditrice, quale circostanza per l’impedimento al trasferimento e per la risoluzione del contratto: si tratta di una motivazione da sola in grado di sorreggere la decisione adottata e che non è stata incisa dal ricorso per cassazione; che, sotto tale ultimo profilo, la sentenza impugnata presenta una doppia ratio decidendi, sicché la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilitàdel gravame per l'esistenza del giudicato sulla " ratio decidendi " non censurata (Sez. 1, n. 17182 del 14 agosto 2020;

Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di quest’ultimo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.