Cassation appeal dismissed for non-deposit due to strict 20-day filing deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to deposit the petition in the registry within the mandatory twenty-day period. The appellant had submitted the document via PEC but neglected the formal deposit required by Article 369 of the Civil Procedure Code. The court ruled that this procedural defect is fatal and cannot be cured, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 375, 387 c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the strict twenty-day term prescribed by law renders the appeal improcedible, as the statute does not provide for any extension or cure of this defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1444/2022 R.G. proposto da : MARANIELLO VINCENZO -ricorrente- contro FUSARO COOP A RL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati FIERRO FRANCESCO (FRRFNC45C07G964N), FIERRO PASQUALE (FRRPQL72L16G812K) -controricorrente- Avversola SENTENZA d el TRIBUNALE NAPOLI n. 2332/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: come si evince dal controricorso proposto da FUSARO COOP A RL A.,che contiene in allegato copia del ricorso notificato attestato come conforme all’atto pervenuto tramite PEC, Vincenzo Maraniello ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2332/2021, depositata in data 11 marzo 2021, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria - come da certificazione negativa di quest'ultima riferita al periodo 11 ottobre 2021-19 gennaio 2022 - ex art. 369 cod. proc. civ. , ai sensi del quale ilricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità(artt. 375 e 387 c.p.c. ), nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
FUSARO COOP A RL ha depositato memoria con cui chiede la dichiarazione di improcedibilità delricorso di Vincenzo Maraniello e la condanna di quest’ultimo alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Considerato che: il ricorso va dichiarato improcedibile; costituisce, infatti , giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ., che l'omessodeposito del ricorso deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 cod.proc.civ.(cfr., in tal senso, Cass. 16/06/2022, n. 19400) ; le spese sono liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente; ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM La Corte dichiara improcedibile ilricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi a favoredel difensore anticipatario, come richiesto. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso princi pale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile,