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Ordinanza — n. 25415/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds do not confront the lower court's reasoning on defense negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25415/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments failed to directly confront the reasoning used by the Court of Appeal. The lower court rejected the claim of professional negligence based on the client's decision to appeal despite the statute of limitations expiring, a fact the appellate court explicitly relied upon. Consequently, the appellant's complaints regarding evidence evaluation and burden of proof were deemed irrelevant since they did not address the specific factual basis of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The appeal is inadmissible if the grounds raised do not confront the ratio decidendi of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal ratio decidendi confrontation professional negligence defense statute of limitations burden of proof allocation indennizzo del difensore d'ufficio ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23536-2021 proposto da: TORNABENE PIETRO, rappresentato e difeso dall’avv. CRISTIANO ANTONINI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro CHIARENZA EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA n. 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALMERI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE MUSOTTO -controricorrente - avverso la sentenza n. 1032/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 22.12.2012, Tornabene Pietro proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2012 del Tribunale di Agrigento, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell’avv. Chiarenza Emilio dell’importo di euro 29.711,69, quale saldo del compenso spettante al professionista per le prestazioni svolte nel giudizio penale n. 667/2002 R.G.N.R. Il Tornabene contestava l’an e il quantum del credito e, in via riconvenzionale, esperiva azione di responsabilità professionale nei confronti dell’avvocato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva Chiarenza Emilio, resistendo alle domande. Con sentenza n. 1823/2017 il Tribunale rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione il Tornabene e la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1032/2021, resa nella resistenza del Chiarenza, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tornabene Pietro, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Chiarenza Emilio. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2012, Tornabene Pietro proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 621/2012 del Tribunale di Agrigento, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell’Avv. Chiarenza dell’importo di euro 29.711,69, quale saldo del compenso spettante al professionista per le prestazioni rese nei due gradi del giudizio penale n. 667/2002 RGNR, all’esito del quale la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 3664/2010, aveva assolto l’imputato dall’accusa di corruzione “perché il fatto non sussiste”, ed aveva dichiarato estinti per prescrizione gli ulteriori reati contestati.

Il Tornabene contestava nell’an e nel quantum il credito vantato dall’opposto ed invocava, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del Chiarenza al risarcimento del danno perché, pur essendo la prescrizione dei reati già maturata nel 2006, il professionista non l’aveva eccepita in udienza preliminare, né lo aveva informato della possibilità di avvalersene, con ciò lasciandolo esposto ad un processo penale infamante; lamentava, ancora, che dopo la conclusione del giudizio il Chiarenza non lo aveva informato della possibilità di ottenere gli indennizzi previsti dalla legge n. 117/1988 e dalla cd. legge Pinto.

Con sentenza n. 1823/2017 il Tribunale rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione il Tornabene e la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1032/2021, resa nella resistenza del Chiarenza, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tornabene Pietro, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Avv. Emilio Chiarenza. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’erronea valutazione delle prove, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ricavare dai verbali di udienza del processo penale la prova dell’inadempimento del difensore, consistito nella mancata eccezione della prescrizione; nonché rilevare la non contestazione, da parte del Chiarenza, circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi verso il cliente.

Con il secondo motivo, il Tornabene lamenta la violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova e si duole della maggiore rilevanza attribuita dalla Corte d’Appello alla deposizione del testimone escusso in primo grado, rispetto ai documenti allegati in atti, aventi –a suo dire–valore di prova legale. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili in quanto non si confrontano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di seconde cure ha valorizzato la circostanza che la sentenza penale di primo grado aveva dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contestati al Tornabene e che quest’ultimo, come dedotto in atto di appello, si era determinato a proporre gravame perché convinto della propria innocenza e perché esposto, in quanto pubblico dipendente, a conseguenze disciplinari in relazione alla gravità dei fatti contestati (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Su questa base, la Corte palermitana ha escluso la negligenza dell’Avv. Chiarenza ed ha rigettato la domanda riconvenzionale. La deposizione dell’Avv. Sorintano, co-difensore del Tornabene nel processo penale di cui è causa, che aveva confermato che le scelte processuali erano sempre state condivise con il Tornabene, seppur presa in esame dal giudice di seconde cure, non rappresenta l’elemento sulla cui base la domanda riconvenzionale dell’odierno ricorrente è stata rigettata. Ne deriva che le censure proposte in questa sede dal Tornabene non si confrontano con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma