Italian tax court dismisses appeal against VAT assessment against legal representative of foreign company with Italian stable establishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Marisa Di Carlo's appeal against a tax assessment issued to her as the legal representative of the Canadian College Italy. The lower court correctly identified that the company's stable organization in Italy subjected both the entity and its representative to Italian tax liability. The court dismissed the arguments claiming payments were made abroad, noting the definitive judicial finding that the tax claim was properly directed at Di Carlo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 38, 39, 41 dPR 600/73; 2729 c.c.; 360 c.p.c.: The legal representative of a foreign company with a stable organization in Italy is personally liable for unpaid taxes, and the existence of such an organization precludes claims of foreign tax payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24087/2020 proposto da: Marisa Di Carlo (C.F.: DCRMRS50P56A6033), nata a Balsorano (AQ) il 16 settembre 1950, residente in Canada, e domiciliata in Lanciano (CH), alla Via E. Fieramosca n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giovanbattista lazeolla (C.F.: ZLLGNB65R12F839R), presso il quale elegge domicilio in Napoli, alla Via Cimarosa n. 32; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 936/2019 emessa dalla CTR Abruzzo il 12/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Di Carlo Marisa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale Pescara avverso un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio contestava alla contribuente, nella sua qualità di legale rappresentante e unica titolare dell'Istituto Canadian College Italy (di seguito indicato per brevità CCI), l'omesso versamento IVA, IRAP ed IRPEF per l'anno 1997.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni.
3. Sull'impugnazione della ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello con sentenza che veniva annullata, con rinvio, dalla Corte di Cassazione su ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Riassunto il procedimento, la CTR Abruzzo, in diversa composizione, rigettava l'appello della contribuente, osservando, per quanto di interesse in questa sede, che:
a) come irretrattabilmente accertato dal Giudice rescindente, l'accertamento era diretto alla Di Carlo nella sua veste di amministratrice e legale rappresentante della CCI, che aveva stabile organizzazione in Italia;
b) l'accertata sussistenza di una stabile organizzazione in Italia di CCI costituiva una ragione di assoggettamento dell'istituto e, per esso, della Di Carlo a tassazione, non avendo la contribuente provato il versamento delle imposte in uno Stato estero.
4. Avverso la sentenza della CTR Di Carlo Marisa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 dPR 600/73 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere l'imputazione dell'accertamento anche alla persona fisica sulla base di fallaci elementi presuntivi.
2. Con il secondo motivo viene dedotta <<violazione dell'art. 360, comma 1, nr. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione, mediante error in iudicando, del presupposto relativo alla territorialità delle operazioni di pagamento dei salari».
3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, in disparte i profili di inammissibilità per la scarsa intellegibilità circa i parametri di legge violati e la carenza di specificità della seconda censura, sono palesemente infondati. Con riferimento alla questione della legittimazione passiva reiterata nel ricorso, la CTR ha correttamente dato atto che la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 32081/2018, nel dichiarare inammissibile sia uno dei motivi del ricorso principale sia il ricorso incidentale, ha definitivamente accertato che la pretesa fiscale era diretta alla Di Carlo nella sua veste di amministratrice e legale rappresentante della Canadian College Italy, sicchè sul punto si è formato il giudicato interno.
4. Riguardo al secondo motivo, a fronte dell'irretrattabile accertamento compiuto dal giudice rescindente circa la sussistenza della stabile organizzazione in Italia della CCI e delle affermazioni contenute nell'impugnata sentenza in merito alla mancata prova del versamento nelle casse di uno Stato estero delle ritenute fiscali operate sui dipendenti, la ricorrente si è limitata ad asserire che la selezione dei docenti, la conclusione dei contratti ed i pagamenti delle prestazioni erogate agli insegnati sono avvenute in Canada.
5. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in C 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 25.5.2022. Il Preside