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Ordinanza — n. 25408/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax assessment on stable establishment in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25408/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Marisa Di Carlo's appeal against a tax assessment levied on her Canadian institution's stable organization in Italy. The court found the lower tribunal correctly applied the law by treating Di Carlo as personally liable for unpaid withholding taxes due to the existence of a stable establishment. Consequently, the court ruled that the taxpayer failed to prove payments were made in a foreign state, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38, 39, 41 dPR 600/73; Art. 2729 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court established that a legal representative is personally liable for tax obligations of a foreign entity when a stable establishment exists in Italy and foreign tax payments are unproven.

Parole chiave

Generato dall'IA
stable organization Italy withholding tax liability legal representative liability foreign tax payments tax assessment appeal rimborso dei contributi agli stranieri assistenza amministrativa fiscale internazionale indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, 39, 41 dPR 600/73
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 2729 c.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
38, 39 e 41 dPR 600/73 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza nr. 32079/2018 della Corte di Cassazione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23604/2020 proposto da: Marisa Di Carlo (C.F.: DCRMRS50P56A6033), nata a Balsorano (AQ) il 16 settembre 1950, residente in Canada, e domiciliata in Lanciano (CH), alla Via E. Fieramosca n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giovanbattista lazeolla (C.F.: ZLLGNB65R12F839R), presso il quale elegge domicilio in Napoli, alla Via Cimarosa n. 32; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 933/2020 emessa dalla CTR Abruzzo il 12/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Di Carlo Marisa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale Pescara avverso quattro avvisi di accertamento con il quale l'Ufficio contestava alla contribuente, nella sua qualità di legale rappresentante e unica titolare dell'Istituto Canadian College Italy (di seguito indicato per brevità CCI), l'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai suoi dipendenti negli anni di imposta dal 1999 al 2002, riprendendo a tassazione i relativi importi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni.

3. Sull'impugnazione della ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello con sentenza, che veniva annullata, con rinvio, dalla Corte di Cassazione su ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Riassunto il procedimento, la CTR Abruzzo, in diversa composizione, rigettava l'appello della contribuente, osservando, per quanto di interesse in questa sede, che:

a) come irretrattabilmente accertato dal Giudice rescindente, l'accertamento era diretto alla Di Carlo nella sua vesti di amministratrice e legale rappresentante della CCI, che aveva stabile organizzazione in Italia;

b) l'accertata sussistenza di una stabile organizzazione in Italia di CCI costituiva una ragione di assoggettamento dell'istituto e, per esso, della Di Carlo a tassazione, non avendo la contribuente provato il versamento delle imposte in uno Stato estero.

4. Avverso la sentenza della CTR Di Carlo Marisa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 dPR 600/73 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere l'imputazione dell'accertamento anche alla persona fisica sulla base di fallaci elementi presuntivi.

2. Con il secondo motivo viene dedotta «violazione dell'art. 360, comma 1, nr. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione, mediante error in iudicando, del presupposto relativo alla territorialità delle operazioni di pagamento dei salari.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, in disparte i profili di inammissibilità per la scarsa intellegibilità circa i parametri di legge violati e la carenza di specificità della seconda censura, sono palesemente infondati. Con riferimento alla questione della legittimazione passiva reiterata nel ricorso, la CTR ha correttamente dato atto che la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 32079/2018, nel dichiarare inammissibile sia uno dei motivi del ricorso principale sia il ricorso incidentale, ha definitivamente accertato che la pretesa fiscale era diretta alla Di Carlo nella sua veste di amministratrice e legale rappresentante della Canadian College Italy, sicchè sul punto si è formato il giudicato interno. 3.1.

Riguardo al secondo motivo, a fronte dell'irretrattabile accertamento compiuto dal giudice rescindente circa la sussistenza della stabile organizzazione in Italia della CCI e delle affermazioni contenute nell'impugnata sentenza in merito alla mancata prova del versamento nelle casse di uno Stato estero delle ritenute fiscali operate sui dipendenti, la ricorrente si è limitata ad asserire che la selezione dei docenti, la conclusione dei contratti ed i pagamenti delle prestazioni erogate agli insegnanti sono avvenute in Canada.

4. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 25