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Ordinanza — n. 25403/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment due to lack of specific grounds for inadmissibility declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25403/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the second ground of the appeal inadmissible due to lack of interest, as the lower court had already examined the merits despite declaring inadmissibility. However, the Court found the first ground valid, ruling that specific reasons for inadmissibility were not present because the appeal's motivation was interpretable and derived from the entire document. Consequently, the lower court's decision was quashed regarding the first ground, allowing the appeal to proceed to the Regional Tax Commission.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 14 disp. prel. c.c.: The restriction on appeal inadmissibility for lack of specific grounds must be interpreted restrictively to ensure access to justice, allowing the appeal to proceed if the act expresses a clear will to contest the first-instance decision.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility lack of specific grounds access to justice principle taxation litigation procedure quashing of lower court decision impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Cjl primo motivo si deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. dell'art.
Art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
c.c., trattandosi di disposizione eccezionale die limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (ex multis Cass.53Z.
Art. 1 comma 335 L. 311/2004
546 del 1992, deve ?.ssere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp.
Art. 2697 c.c.
311/2004 e dei orincipi generali in ordine alla motivazione degli atti in ,Tateria catastale e dell'art. 2697 c.c. ex art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per 3/ere l'a CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia 3 fronte della presenza di specifici motivi di impugnazione.
art. 342 c.p
Cjl primo motivo si deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c.
art. 53 d.lgs. 546/92
dell'art. 53 d.lgs. 546/92 ex art.
art. 2697 c.c
311/2004 e dei orincipi generali in ordine alla motivazione degli atti in ,Tateria catastale e dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 532, n. 707 del 15/01/2019
Cass. sez. 6, n. 30525 del 23/11/2018
Sez. 5, n. 15519 del 21/07/2020
Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 753-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BRUNO SIMONE; - intimato- avverso la sentenza n. 3125/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 00753 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- R. 753/2020 Agenzia delle entrate c/ Bruno Simone Ritenuto che: 2Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro Simone Bruno, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento concernente la revisione del classamento di un immobile siti in Roma -microzona Salario-Trieste-, ex art. 1 comma 335 della I. 311/2004. _a CTR ha ritenuto inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità e comunque infondata, risultando l'atto carente di motivazione.

Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che:

1. Cjl primo motivo si deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. dell'art. 53 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per 3/ere l'a CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia 3 fronte della presenza di specifici motivi di impugnazione. In particolare la legittimità dell'atto impositivo contenente Alia adeguata motivazione con l'indicazione dei rapporti fra falori di mercato e valore catastale nella specifica T icrozona nonché in rapporto all'insieme delle microzone e .1 relativo scostamento.

2. d motivo va accolto. In base alla giurisprudenza di questa Corte nel processo rbutario la sanzione di inammissibilità leillappello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ?.ssere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale die limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (ex multis Cass.53Z. 5, n. 707 del 15/01/2019; sez. 6 - 5, n, 30525 del 23/11/2018).

V3 pertanto ribadito che in tema di contenzioso tributario, ,a mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, 3enché formulato in modo sintetico, contenga una T otivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per 'mplicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa volontà di contestare la decisione di primo grado, :leffettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Sez. 5 , n. 15519 del 21/07/2020). 3 Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004 e dei orincipi generali in ordine alla motivazione degli atti in ,Tateria catastale e dell'art. 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c,p.c. motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che "Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile Jiia domanda, un capo di essa o un motivo Timpugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non Ia l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece -_enuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione" (Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020). 4 Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C2TR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di ,egittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza riipugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del prese