Cassation Court remands tax appeal case regarding asset classification and expense deductibility to Fifth Section.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the file to be remitted to the Fifth Section. The agency argued that certain business expenses were non-deductible because assets were misclassified in the balance sheet, while the company contended the expenses were legitimately deductible. The court found no grounds to overturn the lower court's reasoning on asset classification and expense deductibility, thus rejecting the procedural and substantive arguments raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 1, commi 271-273, L. 296/2006: The Court of Cassation rejects appeals where the lower court correctly applies statutory rules on asset classification and expense deductibility without violating procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30756-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIOLUIGI IACOMINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 702/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 30756 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica presso la GAN srl, recuperava a tassazione crediti di imposta ex art.1, commi 271 ss., della I. 296/2006 vantati dalla società per spese ritenute dall'Agenzia "non agevolabili". Si trattava, in particolare, di spese per attrezzature da classificarsi secondo l'Agenzia non, come erano state classificate dalla società, nella voce B.II3 ma nella voce B.II.4 dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e di ulteriori spese non per investimenti ma per "assistenza e manutenzione" di beni aziendali;
2. sul ricorso della società, la CTP di Milano riteneva la pretesa impositiva illegittima. La decisione veniva confermata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe;
3. contro questa sentenza l'Agenzia ricorre sulla base di tre motivi;
4. la società resiste con controricorsoy,, considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui l'Agenzia aveva lamentato l'erroneità della decisione di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso (anche) quanto al recupero a tassazione delle spese -secondo essa ricorrente- per manutenzione e assistenza;
2. con il secondo motivo di ricorso, proposto per l'ipotesi in cui sia ravvisata una pronuncia implicita di rigetto del menzionato motivo di appello, l'Agenzia prospetta trattarsi di pronuncia violativa dell'art. 1, comma 271, della 1.296/2006 e dell'art. 2697 c.c.;
3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 273, della 1.296/2006 e dell'art. 2424 c.c. per avere la CTR ritenuto che i beni acquistati dalla contribuente dovessero essere classificati come "attrezzature varie" nella voce B.II 3 e non nella voce B.II.4 dello stato patrimoniale e che pertanto le spese per il relativo acquisto fossero "agevolabili";
4. in ordine a quest'ultimo motivo di ricorso il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
5. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm la Corte dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 giugno