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Ordinanza Interlocutoria — n. 25394/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to simple section due to lack of specific precedents on postal notification principles.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25394/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Region of Veneto's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a vehicle tax notification. The Region argued that postal notification principles were inapplicable, while the taxpayer contested the procedural handling of the notification deadline. The court ruled that the absence of specific precedents addressing this exact legal issue precluded a final ruling, necessitating remittal to a simple section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380 bis comma 3 c.p.c.: When no specific precedents exist to address a legal question raised in cassation, the case must be remitted to a simple section for further examination.

Parole chiave

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postal notification principles tax collection procedure lack of precedents remittal to simple section cassation procedure rules notification perfection administrative tax dispute tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
Considerato che: Il Collegio reputa che la mancanza di specifici precedenti della Corte che abbiano affrontato la questione di diritto di cui al presente ricorso escluda la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. (cfr.
Art. 380 bis comma 3 c.p.c.
un N 14417/2018) e renda opportuna la rimessione della causa alla sezione semplice, ai sensi dell'art. 380 bis comma 3 c.p.c..
art. 149 comma 3 c.p
890/1982; dell'art. 149 comma 3 c.p.c.; dell'art.
art. 375 c.p
Considerato che: Il Collegio reputa che la mancanza di specifici precedenti della Corte che abbiano affrontato la questione di diritto di cui al presente ricorso escluda la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 375 c.p.c.
art. 380 bis comma 3 c.p
un N 14417/2018) e renda opportuna la rimessione della causa alla sezione semplice, ai sensi dell'art. 380 bis comma 3 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. un N 14417/2018
Sez. un N 14417/2018) e renda opportuna la rimessione della causa alla sezione semplice, ai sensi dell'art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23679-2020 proposto da: REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCA CAPRIOGLIO, FRANCO B01 1E0N, LUISA LONDEI; - ricorrente - Contro MINELLO GIORGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIBIA, 167, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER GIORGIO MOCERINO; - controrícoirente - avverso la sentenza n. 1295/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 23679 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg 23679/2020 Regione Veneto Minello Giorgia Ritenuto che: La Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di contro Giorgia Minello di cartella di pagamento per tassa automobilistica per l'anno 2011, notificata il 22.12.2014 ancorchè ricevuta dalla contribuente in data 8 gennaio 2015, ha respinto l'appello della Regione, confermando la decisione della CTP di Venezia, che aveva ritenuto inapplicabile il principio della scissione dei momenti di perfezionamento della notifica nei confronti del notificante e del A+ -t confermato la decisione di prime cure, ritenendo "l'interpretazione secondo la quale non si ritiene applicabile nella fattispecie il cd principio di postalizzazione trattandosi di atto interruttivo di un termine prescrizionale del credito tributario destinatario" La contribuente si costituisce con controricorso.

Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dl. 953/1982; degli art. 3 e 4 cost. e del principio generale in tema di perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, ex ,Ext. 360 n. 3 c.p.c.;

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 8 e 14 della I. 890/1982; dell'art. 149 comma 3 c.p.c.; dell'art. 60 DPR 600/1973; ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Considerato che: Il Collegio reputa che la mancanza di specifici precedenti della Corte che abbiano affrontato la questione di diritto di cui al presente ricorso escluda la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. (cfr. Sez. un N 14417/2018) e renda opportuna la rimessione della causa alla sezione semplice, ai sensi dell'art. 380 bis comma 3 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo alla quinta sezione, dando mandato alla cancelleria per i re