Court dismisses appeal on tax interest calculation, remanding case pending Supreme Court ruling on motivation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione dismissed the appeal filed by Riscossione Sicilia S.p.a. against the Regional Tax Commission's confirmation of a tax notice. The appellant argued that the notice lacked required motivation for calculating interest, claiming it was merely a mathematical calculation under Article 30 of D.P.R. 602/1973. The court rejected this claim, noting that the specific issue of interest motivation was already pending resolution by the Supreme Court in a separate interlocutory order, thus remanding the case to the original docket.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 D.P.R. 602/1973; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A tax notice containing only the mathematical calculation of interest on unpaid sums does not require specific motivation, and appeals based on lack of motivation must await resolution of pending Supreme Court rulings on the same legal issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12921-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DISTEFANO; - ricorrente - Contro AZIENDA AGRICOLA FRATELLI SPATARO SS; - intimata - avverso la sentenza n. 7748/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRAC ANZAN I. RILEVATO Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania di conferma della pronuncia della CTP di Ragusa in ordine all'annullamento di cartella emessa a seguito di mancato pagamento e contenente il mero importo degli interessi, senza alcuna motivazione a giustificazione della quantificazione e metodo di calcolo. Il ricorso è affidato ad unico motivo. È rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Vene proposto unico motivo di impugnazione sollevando cesura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 30 d.P.R. n. 602/1973, non essendo la cartella di riscossione di somma non pagata e dei relativi interessi abbisognevole di alcuna ulteriore specifica motivazione, trattandosi di mero calcolo matematico su criteri predeterminati.
La causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria n. 31960/2021 circa la motivazione della cartella sugli interessi. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in R