Court dismisses revocation appeal due to lack of decisive evidence and procedural defects under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Alessandra Moroni's revocation appeal against a prior decision declaring inadmissible a similar request. Moroni argued the original ruling contained errors regarding jurisdiction and the subject of the complaint, while the Bar Council did not appear. The court found no decisive evidence of error and noted the absence of a necessary jurisdictional regulation, leading to the dismissal of the revocation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: A revocation appeal fails when the alleged errors lack decisive evidence or fail to meet statutory requirements for jurisdictional regulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1/( sul ricorso 30709-2020 proposto da: MORONI ALESSANDRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa da sé stessa; - ricorrente- contro CONSIGLIO dell' ORDINE AVVOCATI FIRENZE; - intimato - avverso l'ordinanza n. 7564/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 30709 sez.
MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg 30709 2020 Moroni Alessandra c/ Consiglio Ordine Avvocati Firenze Ritenuto che: vocata Alessandra Moroni propone ricorso per revocazione avverso l'allinanza resa da questa Corte a sezioni Unite n.7664/2020, pubolicata il 27 marzo 2020, che ha dichiarato inammissibile altro rico-so per revocazione proposto dalla stessa parte avverso l'ordinanza n.6039/2019 depositata il 28.2.2019 da questa stessa Corte. La Corte, con la indicata ordinanza, ha ritenuto che nessuna delle (:ensure proposte dalla ricorrente contenesse i presupposti della fattispecie normativa di revocazione invocata, non integrando vizio revocatorio né l'indicazione di regolamento di giurisdizione nell'oggetto de! -icorso, in quanto non decisivo, come anche la circostanza relativa al soggetto che aveva proposto il reclamo, tutte le altre questioni dedotte non rientrando nello spettro dell'errore revocatorio, ma seT mai di giudizio, avendo poi la Corte il ruolo di applicare in modo sistemico i propri precedenti giurisprudenziali, in assenza di casi che suggeriscano un distinguo o un mutamento di indirizzo. il Consiglio nazionale forense non si è costituito.
La ricorrente deposita memoria La ricorrente con il proposto ricorso contesta la correttezza di quanto coleenuto nella ordinanza di revocazione impugnata, inoltre rivolgendo le proprie contestazioni avverso l'originaria decisione con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Avv. Meroni co niiro il provvedimento adottato dal Tribunale di Firenze, che aveva respinto il ricorso ex art.700 c.p.c. proposto contro il provvedimento di so3pensione adottato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati per morosità. Ccrsiderato che:
Rilevata la mancanza di evidenza decisoria, non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c., per cui rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni adempimenti.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta civile. Ces deciso il 25 maggio